Cassazione Penale, Sentenza n. 7191/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 40/2019. Il ricorrente era stato condannato con provvedimento irrevocabile (16/01/2017 - irrevocabile 04/02/2018) a 13 anni di reclusione e €68.000 di multa, rideterminata in continuazione con precedente sentenza del 30/06/2016. La difesa ha contestato che sussistessero "novità" non esaminate dal giudice dell'esecuzione: in particolare la rideterminazione della pena a favore del coimputato Ullah Shoaib (ordinanza Corte d'appello Ancona 25/05/2020) e l'annullamento da parte di questa Corte di altra condanna di un coimputato (03/10/2019). È stato anche rilevato che la memoria difensiva del 3/11/2020 (con documenti) non sarebbe stata considerata dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto preliminarmente che la questione sulla sussistenza dei presupposti per la rivedibilità della pena, alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 40/2019, richiedesse l'accertamento se fossero stati prodotti "novità" effettive. Ha quindi accertato che la memoria difensiva del 3/11/2020 non è risultata ricevuta in tempo utile dall'ufficio competente (invio a diverso indirizzo PEC e ricezione effettiva dopo l'udienza) e che le argomentazioni riproposte erano sostanzialmente identiche a quelle già valutate e rigettate con precedente provvedimento del 10/06/2019. Ne consegue che non sono emersi nuovi elementi di fatto o di diritto idonei a vincere la preclusione del giudicato esecutivo; in ogni caso il giudice dell'esecuzione aveva già ritenuto la pena congrua e compatibile con la nuova cornice edittale. Pertanto il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., comma 2
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la preclusione in sede esecutiva: la richiesta di revisione della esecutività del giudicato è ammissibile solo se fondata su elementi di novità; la Corte ha applicato questo principio per rigettare la richiesta priva di novità utili.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha valutato le censure e le ha ritenute infondate in quanto le questioni erano già state esaminate o non provate come novità.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che fissa la cornice edittale per il reato di cui si discute; la Corte ha ritenuto che la pena inflitta rientrasse comunque nella nuova cornice edittale risultante dalla Corte Cost. n. 40/2019.
Richiamato nella discussione sulla commisurazione della pena quando il giudice dell'esecuzione deve ricalcolare la sanzione tenendo conto dei nuovi limiti edittali; la Corte ha ricordato il criterio ma ha concluso che, nel caso concreto, non vi era motivo di riaprire il giudizio esecutivo.
Corte Cost. n. 40/2019
Corte Cost. n. 40 del 23/01/2019
Decisione di illegittimità costituzionale che ha modificato la cornice edittale di riferimento; la pronuncia è il presupposto delle richieste di rideterminazione della pena, ma non basta da sola se non sorretta da elementi nuovi o da corretta trasmissione di atti all'organo esecutivo.
Sez. U, Corte di cassazione, n. 18288/2010 (Beschi)
Sez. U, n. 18288 del 18/10/2010
Principio secondo cui un mutamento di giurisprudenza può costituire novità di diritto che giustifica la riapertura in sede esecutiva; la Corte ha riconosciuto il principio ma ha ritenuto che nella fattispecie non sussistessero elementi nuovi efficacemente posti all'esame del giudice dell'esecuzione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 7877/2015 e n. 40647/2014)
Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014
Richiamate in merito ai criteri per identificare i "nova" applicabili in sede esecutiva: debbono essere elementi cronologicamente sopravvenuti o pregressi/coevi non esaminati neppure implicitamente dal giudice.
Massime di principio
- In sede esecutiva la richiesta di rideterminazione della pena è preclusa se non fondata su elementi nuovi di fatto o di diritto, ovvero su elementi pregressi o coevi che non siano stati considerati, neppure implicitamente, dal giudice che ha già deciso.
- La mera riproposizione di questioni già valutate e rigettate dal giudice dell'esecuzione non costituisce "novità" e deve essere impugnata con i rimedi ordinari, non con una nuova istanza esecutiva.
- Documenti o memorie trasmessi tardivamente o a un indirizzo PEC non corretto e quindi non dimostrabilmente pervenuti in tempo utile al giudice dell'esecuzione non possono essere considerati come "novità" utili a riaprire il procedimento esecutivo.
- La modifica della cornice edittale per effetto di una pronuncia di incostituzionalità (es. Corte Cost. n. 40/2019) può giustificare una rideterminazione della pena, ma solo se il giudice dell'esecuzione valuta concretamente l'impatto sui singoli provvedimenti e se ricorrono i presupposti procedurali per riaprire il giudicato esecutivo.
- Se la pena originariamente inflitta risulta congrua e rientra nella nuova cornice edittale, il giudice dell'esecuzione può ritenere non necessaria una nuova rideterminazione; tuttavia, se la pena è prossima al nuovo limite edittale, il giudice dovrà tener conto dei criteri di commisurazione previsti dall'art. 133 c.p.
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