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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14362/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Nel corso di un giudizio promosso contro l'agente della riscossione, una prefettura e un comune per ottenere la declaratoria di invalidità di alcune cartelle di pagamento e di un'iscrizione ipotecaria, tutte riferite a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il Giudice di Pace aveva declinato la competenza per materia. La causa era stata riassunta davanti al Tribunale di Cassino, che, ritenendo che per le singole contestazioni la competenza spettasse ai giudici di pace dei luoghi in cui erano state accertate le infrazioni, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava quindi l'individuazione del giudice competente per le opposizioni aventi ad oggetto cartelle esattoriali e iscrizione ipotecaria connesse a sanzioni del codice della strada, e la corretta qualificazione del rimedio esperibile.

La decisione

La Corte ha accolto l'impostazione del Tribunale e ha dichiarato la competenza per materia dei Giudici di Pace di Latina, Caserta e Roma, ciascuno per le infrazioni al codice della strada accertate nel rispettivo circondario e poste a base dei crediti iscritti nelle cartelle e dell'iscrizione ipotecaria. Ha inoltre affermato che, in tali ipotesi, la contestazione dell'iscrizione ipotecaria va trattata come ordinaria azione di accertamento negativo e che non vi è spazio per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la cui competenza resta al tribunale. Nessuna statuizione sulle spese, perché le parti non hanno svolto difese in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice a quo sollevi un conflitto negativo di competenza.

  • art. 380 ter c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la trattazione del regolamento di competenza.

  • art. 615 c.p.c.

    le contestazioni avverso le cartelle di pagamento risultavano formulate come opposizione all'esecuzione, non come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    non è applicabile alle contestazioni dell'iscrizione ipotecaria in questa materia, perché la controversia va ricondotta all'azione di accertamento negativo; in tali ipotesi la competenza per materia resta al giudice di pace.

  • art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    l'iscrizione ipotecaria è richiamata come misura analoga al fermo amministrativo, soggetta ai medesimi criteri di competenza per materia.

  • art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    la Corte richiama la disciplina del fermo amministrativo come precedente analogo per l'individuazione della competenza per materia.

  • d.lgs. n. 150 del 2011, art. 7

    è richiamato quale base della competenza per materia del giudice di pace per le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada.

  • d.lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, lettere a) e b)

    è richiamato per le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, con competenza del giudice di pace prioritariamente per materia e, in alcune ipotesi, con limite di valore.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la competenza del giudice di pace è di regola per materia, e si estende anche alle opposizioni che, pur veicolate contro cartelle di pagamento, attengano in sostanza alla contestazione del credito sanzionatorio presupposto.
  • La contestazione di un'iscrizione ipotecaria fondata su crediti da sanzioni stradali va qualificata come azione di accertamento negativo, con applicazione dei criteri di competenza propri della materia sostanziale sottostante.
  • Quando la pretesa riguarda più sanzioni riferite a distinti circondari, la competenza va ripartita in relazione al luogo in cui ciascuna infrazione è stata accertata.
  • In tali controversie non trova spazio l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché il problema non riguarda un vizio formale dell'atto esecutivo, ma la dedotta insussistenza del credito presupposto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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