Cassazione Penale, Sentenza n. 6246/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Canetti impugna la sentenza che lo ha condannato per porto illegale di arma da fuoco (una rivoltella Colt cal. 7,65 Magnum, trasportata il 29/12/2015 a Taranto). Denuncia: 1) nullità/processuali per inosservanza dell'art. 350 c.p.p., sostenendo che le dichiarazioni rese ai Carabinieri non furono verbalizzate né sottoscritte ma solo annotate, senza data chiara; 2) vizio di motivazione perché, se le dichiarazioni spontanee sono inutilizzabili, il giudice non poteva affermare che l'imputato avesse detto di aver spostato l'arma presso l'abitazione della madre, dichiarazione imputata ma non resa.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene utilizzabili, anche nel rito abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria (anche se non verbalizzate nelle forme dell'art. 373 c.p.p. ma annotate), purché sia possibile accertare la libertà del dichiarante e l'identità del pubblico ufficiale/degli interlocutori. La mancata redazione del verbale è mera irregolarità e non produce nullità automatica. La condanna è confermata (mesi 7 e giorni 6 di reclusione e euro 1.200,00 di multa) anche sulla base di ulteriori dichiarazioni (madre e convivente) e del complesso probatorio; inoltre il giudice ha ritenuto che l'eventuale convinzione dell'imputato sulla legittimità del trasporto (per titolo militare) costituisse un errore di diritto inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 4 e 7)
Norma che disciplina il porto illegale di arma comune da sparo; la condanna è stata pronunciata in base a tali disposizioni per il fatto di aver portato la rivoltella in luogo pubblico.
Richiamato dalla difesa per censurare la mancata formalità; la Corte interpreta che l'art. 350 non impedisce l'utilizzabilità, nel rito abbreviato, delle dichiarazioni spontanee raccolte dalla polizia giudiziaria se è verificabile la libertà del dichiarante.
La Corte osserva che la redazione del verbale nelle forme dell'art. 373, imposta dall'art. 357, non è prescritta a pena di nullità automatica: la mancata forma integra mera irregolarità ove siano individuabili autore e dichiaranti.
Richiamato in tema di principio di tassatività delle nullità: le nullità devono essere tassative e non si può estendere la sanzione della nullità quando la legge non la prevede.
La disciplina sulle testimonianze prevista per il dibattimento non è applicabile automaticamente alle indagini preliminari; quindi le regole di verbalizzazione del dibattimento non determinano inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in fase investigativa.
Richiamato relativamente alla 'errore di diritto': la Corte ritiene che la convinzione dell'imputato di poter legittimamente trasportare l'arma in forza di un titolo militare costituisse un inammissibile errore di diritto e non escludeva la responsabilità.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente, a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2, n. 15798 del 30/04/2020 (Musolino, Rv. 279422)
Principio secondo cui le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria e riportate in annotazioni/informative possono essere utilizzate se è possibile accertare la libertà del dichiarante; la mancata verbalizzazione formale non comporta di per sé inutilizzabilità.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, anche se non verbalizzate nelle forme dell'art. 373 c.p.p., possono essere utilizzate nel giudizio se risulta che il dichiarante le ha rese liberamente e sono individuabili il pubblico ufficiale e il dichiarante.
- La mancata redazione del verbale formale non comporta automaticamente la nullità degli atti: la nullità è una sanzione tassativa e non può essere estesa quando la legge non la prevede.
- Le regole processuali sulle testimonianze del dibattimento (art. 194 e ss.) non sono direttamente trasferibili alle indagini preliminari per stabilire l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte fuori dal dibattimento.
- In presenza di un quadro probatorio plurimo e coerente (es. dichiarazioni di terzi e elemento di confessione/parziale ammissione), l'irregolarità formale di una singola annotazione non impedisce la conferma della condanna.
- La teoria dell'errore di diritto è valutata restrittivamente: una convinzione errata sulla liceità basata su valutazioni giuridiche non esonera dalla responsabilità salvo casi in cui l'errore sia scusabile per informazioni ufficiali e rilevanti.
- Se il ricorso è rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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