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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14699/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di un cittadino bangladino volta a ottenere, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura apposta in calce al ricorso indicava gli estremi del decreto impugnato e una data di rilascio successiva al deposito del provvedimento, ma il difensore si era limitato ad autenticare la sottoscrizione con la formula 'La sottoscrizione è autentica', senza certificare espressamente che la data fosse successiva alla comunicazione del decreto. La Corte richiama l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 data dalle Sezioni Unite, secondo cui, per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve contenere e il difensore deve certificare la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente aveva poi depositato una memoria con una certificazione successiva del difensore, ma la Corte ha escluso che tale attestazione postuma potesse sanare il difetto originario, perché la certificazione deve essere contestuale al conferimento della procura e gli avvocati non dispongono di un generale potere certificativo fuori dai casi previsti dalla legge processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto invalida la procura speciale perché priva della necessaria certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, interpretato dalle Sezioni Unite. Ha inoltre escluso ogni effetto sanante della successiva certificazione 'postuma'. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese; è stato invece dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    procura speciale per il ricorso per cassazione; necessità della certificazione della data di rilascio

    nei ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale la procura speciale deve recare espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la posteriorità, oltre all'autenticità della sottoscrizione.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    costituiscono il modello ordinario di rilascio della procura speciale, rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito di specialità ulteriore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, ritenuto non contrastante.

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, ritenuto non contrastante.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, ritenuto non contrastante.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, ritenuto non contrastante.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione a fonti eurounitarie e convenzionali, senza che sia ravvisato contrasto.

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità, senza contrasto.

  • art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità, senza contrasto.

  • art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità, senza contrasto.

  • art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità, senza contrasto.

  • art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità, senza contrasto.

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale nel controllo di costituzionalità, senza contrasto.

  • art. 13 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale nel controllo di costituzionalità, senza contrasto.

  • art. 14 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale nel controllo di costituzionalità, senza contrasto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso decisioni in materia di protezione internazionale, la procura speciale è valida solo se il difensore certifica espressamente non soltanto l'autenticità della firma, ma anche la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • L'omessa certificazione della posteriorità della data della procura determina inammissibilità del ricorso, trattandosi di requisito formale speciale imposto dalla disciplina processuale.
  • La certificazione della data di rilascio della procura deve essere contestuale al conferimento dell'incarico; una successiva attestazione del difensore non sana il vizio originario.
  • Gli avvocati non hanno poteri certificativi generali oltre quelli espressamente previsti dalla legge processuale, sicché la regolarità della procura speciale va verificata secondo il dato normativo applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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