Cassazione Civile, Ordinanza n. 24583/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
La vicenda trae origine da un precedente giudizio di legittimità nel quale la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso contro un provvedimento di espulsione, aveva cassato l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annullato il decreto di espulsione. Nel provvedimento definitorio, la Corte aveva condannato la Prefettura resistente alle spese di lite, ma aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, nonostante tale richiesta fosse stata formulata nel ricorso originario. Il ricorrente ha quindi proposto istanza di correzione dell'errore materiale per ottenere l'integrazione dell'ordinanza, sostenendo che l'omissione riguardasse la mancata pronuncia sulla distrazione delle spese. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica della precedente ordinanza n. 24115/2023, inserendo sia nella motivazione sia nel dispositivo l'espresso riferimento alla distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, avv. Luigi Migliaccio. La Corte ha ritenuto che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione proposta dal difensore, il rimedio corretto sia il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., e non un ordinario mezzo di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma.
Norme richiamate
È indicato, insieme all'art. 288 c.p.c., come rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese.
Con l'art. 287 c.p.c. disciplina il procedimento di correzione dell'errore materiale utilizzabile per integrare l'omissione relativa alla distrazione delle spese.
La procedura di correzione è ritenuta coerente con la norma, che richiama la distrazione delle spese quando la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è ritenuto applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra una domanda autonoma, sicché la sua correzione può avvenire mediante il procedimento per errore materiale, non attraverso ordinari mezzi di impugnazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è ammissibile anche rispetto alle decisioni della Corte di cassazione quando occorra integrare un'omissione meramente formale relativa alla distrazione delle spese.
- La distrazione delle spese in favore del difensore può essere disposta in sede di correzione quando risulti che la relativa richiesta era stata già formulata nel ricorso originario e l'omissione sia riconducibile a un errore materiale o a una mancata trascrizione nel provvedimento.
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