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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07675/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice per il pagamento di sei fatture relative a forniture di granulo di polietilene rigenerato. L'acquirente propose opposizione deducendo di avere riscontrato la difettosità del materiale durante la lavorazione e di averla contestata con due raccomandate dell'ottobre 2008; chiese la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto e il ristoro delle spese sostenute per la restituzione del materiale inutilizzato e per l'accertamento tecnico preventivo. I giudici di merito rigettarono l'opposizione ritenendo maturata la decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., perché non provata la tempestiva denuncia dei vizi. In cassazione l'acquirente dedusse: 1) violazione dell'art. 1495 c.c., sostenendo che per i vizi occulti il termine di otto giorni decorre dalla effettiva scoperta, che nella specie sarebbe coincisa non con la mera lavorazione del materiale ma con l'esito dell'accertamento tecnico preventivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè lo svolgimento e l'esito dell'a.t.p. da cui sarebbe derivata la certezza obiettiva dei vizi; 3) nullità della sentenza e vizio motivazionale per avere la Corte d'appello fissato apoditticamente la scoperta dei vizi nel momento della lavorazione, senza valorizzare l'a.t.p. e senza spiegare la natura delle lettere di contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui, per i vizi non apparenti, il termine di decadenza dell'art. 1495 c.c. decorre dalla effettiva scoperta, intesa come acquisizione di certezza obiettiva e completa del vizio. Ha inoltre chiarito che l'accertamento tecnico preventivo può costituire un elemento idoneo a far decorrere il termine solo se necessario a raggiungere tale certezza, ma non impedisce al giudice di valorizzare elementi anteriori che rendano già possibile una consapevole denuncia dei vizi; nella specie la Corte territoriale aveva esaminato le deduzioni dell'acquirente, rilevando la mancanza di prova sulle date di lavorazione e di tempestiva denuncia. La Corte ha anche escluso i vizi di inammissibilità eccepiti dal controricorrente, ma ha concluso che le censure miravano in realtà a una revisione del fatto, non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    Per i vizi apparenti la decadenza decorre dalla consegna; per i vizi occulti decorre dalla effettiva scoperta, intesa come acquisizione di certezza obiettiva e completa del vizio, non dal mero sospetto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve indicare con precisione la norma violata, il contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere dedotta per motivazione mancante o apparente, ma non per ottenere una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico, completo e autosufficiente; vanno indicate le norme violate e i documenti rilevanti con il loro contenuto e la loro collocazione processuale.

  • art. 345 c.p.c.

    Il controricorrente aveva eccepito la novità di fatti e documenti in appello; la Corte richiama l'eccezione ma non la pone a base della decisione.

  • artt. 52 e 93 L.F.

    Erano stati invocati per eccepire l'improcedibilità della domanda riconvenzionale di condanna verso la massa, ma la questione non ha inciso sull'esito del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di vendita con denuncia di vizi occulti, la decadenza ex art. 1495 c.c. decorre dal momento in cui l'acquirente acquisisce una certezza obiettiva e completa del vizio, non dal semplice sorgere di sospetti o dalla mera lavorazione del bene.
  • Quando l'acquirente invoca un accertamento tecnico preventivo, il suo esito può segnare la decorrenza del termine di decadenza solo se sia effettivamente necessario per raggiungere la conoscenza certa del vizio; il giudice può però fondare la decisione anche su elementi anteriori che rendano già possibile una denuncia consapevole.
  • In cassazione, la censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto; deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le norme asseritamente violate.
  • Il ricorso per cassazione richiede autosufficienza e specificità: occorre indicare le norme violate, il contenuto degli atti e dei documenti richiamati e il loro effettivo rilievo decisivo.
  • È legittimo che il giudice di merito accerti in concreto, anche alla luce della professionalità dell'acquirente, se egli fosse già in grado di riconoscere i vizi e di denunciarli tempestivamente prima dell'esito di una consulenza tecnica.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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