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Sentenza

Sentenza del 13/11/2015 n. 23247 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2000, emessa a seguito del mancato pagamento delle rate previste per la definizione agevolata disciplinata dalla legge n. 289 del 2002, articolo 9-bis. La CTR aveva annullato la cartella ritenendo necessarie sia una comunicazione sul mancato perfezionamento del condono, per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, sia la preventiva notificazione dell'avviso bonario. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione sostenendo che nessuna norma imponesse tali comunicazioni quando l'importo richiesto coincideva con quello dichiarato dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le eccezioni di inammissibilità e di cessazione della materia del contendere sollevate dal contribuente. Ha stabilito che il mancato pagamento delle rate della definizione agevolata non deve necessariamente essere comunicato al contribuente e che l'avviso bonario è richiesto solo quando dai controlli automatici emerga un importo diverso da quello dichiarato. Poiché nella fattispecie era richiesto il pagamento dell'imposta già dichiarata dal contribuente, la cartella poteva essere iscritta a ruolo direttamente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della CTR del Piemonte, che dovrà esaminare anche le ulteriori eccezioni del contribuente e regolare le spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    La definizione agevolata si perfeziona mediante il pagamento degli importi dovuti. Il mancato pagamento delle rate non richiede, secondo la Corte, una preventiva comunicazione dell'Amministrazione prima dell'iscrizione a ruolo delle somme.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, commi 1 e 3

    dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione

    L'avviso bonario è necessario quando il controllo automatico evidenzia una differenza tra quanto dichiarato e quanto dovuto, ma non quando viene richiesto il pagamento della medesima imposta dichiarata e non versata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3

    dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione

    Anche in materia IVA, la comunicazione preventiva è collegata all'emersione di un risultato diverso dalla dichiarazione; non è invece necessaria quando l'Amministrazione recupera un importo già indicato dal contribuente ma non pagato.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3

    Il ricorso per cassazione è ammissibile quando l'esposizione dei fatti, valutata insieme agli altri elementi dell'atto, consente di comprendere senza incertezza la controversia e le censure formulate.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    I quesiti formulati dall'Agenzia sono stati ritenuti sufficienti perché consentivano di individuare la fattispecie concreta e la specifica violazione di legge denunciata.

Massime di principio

  • Quando il Fisco recupera un'imposta già dichiarata dal contribuente ma non versata, l'avviso bonario non è necessariamente obbligatorio: tale comunicazione è richiesta soprattutto quando il controllo automatico modifica o rettifica l'importo dichiarato.
  • Nel caso di definizioni agevolate basate sul pagamento rateale, il contribuente è normalmente consapevole dell'obbligo di versamento; il mancato pagamento può quindi consentire all'Amministrazione di procedere direttamente alla riscossione, senza una specifica comunicazione sul mancato perfezionamento.
  • Lo sgravio della cartella eseguito dall'Amministrazione in esecuzione di una sentenza favorevole al contribuente non equivale, di per sé, a rinuncia definitiva alla pretesa tributaria e non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente ogni aspetto della controversia: il giudice di rinvio deve applicare i principi stabiliti dalla Corte e riesaminare le questioni rimaste assorbite.

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