Cassazione Civile, Ordinanza n. 17180/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine dall'iscrizione ipotecaria su un immobile che risultava compreso nel fondo patrimoniale familiare, disposta in relazione a un debito tributario contratto dal contribuente nell'esercizio dell'impresa. La Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto illegittima l'iscrizione; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale dell'agente della riscossione e accolto l'appello incidentale del contribuente, condannando alla cancellazione dell'ipoteca. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, allegando l'accettazione dell'istanza da parte dell'esattore e le ricevute di pagamento del piano rateale; l'agente della riscossione ha preso atto della definizione agevolata, ha rinunciato al ricorso e il contribuente ha accettato la rinuncia, chiedendo entrambe le parti la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la definizione agevolata era stata accolta dall'esattore e che il ricorso era stato oggetto di rinuncia da parte dell'agente della riscossione, con accettazione della rinuncia da parte del contribuente. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando risulti anche l'integrale pagamento del debito rateizzato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul fondo patrimoniale in relazione al quale era stata contestata l'iscrizione ipotecaria
base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio in cassazione a seguito di rinuncia e definizione della controversia
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
la Corte ne fa applicazione per ritenere intervenuta la definizione agevolata della lite e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per la disciplina della definizione agevolata
Massime di principio
- Quando la lite tributaria sia definita mediante procedura di definizione agevolata accolta dall'agente della riscossione e il ricorso sia successivamente rinunciato, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. in combinato disposto con la disciplina speciale sulla definizione agevolata.
- Se, al momento della decisione, risulta anche l'integrale pagamento del debito rateizzato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla originaria soccombenza delle parti nei gradi di merito.
- La rinuncia al ricorso, ove accettata dalla controparte, produce l'effetto estintivo del giudizio di legittimità, con regolazione delle spese rimessa alla Corte, che può disporne la compensazione integrale in presenza di definizione concordata della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17003/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17005/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17006/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2022 del 26/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →