Cassazione Civile, Ordinanza n. 35059/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un podere agrario originariamente assegnato a un soggetto deceduto prima del completamento del pagamento del prezzo di assegnazione. Dopo il decesso dell’originario assegnatario, i suoi eredi continuarono a versare le rate e venne in discussione se il fondo fosse già divenuto di loro proprietà in comunione, con conseguente possibilità per uno dei coeredi di ottenerne l’assegnazione esclusiva previa liquidazione delle quote agli altri, oppure se dovesse applicarsi una diversa disciplina con riduzione del corrispettivo. In primo grado era stata rigettata la domanda di scioglimento della comunione e accolta la riconvenzionale del coerede che rivendicava l’assegnazione esclusiva; in appello tale decisione era stata sostanzialmente confermata, con condanna del coerede assegnatario al pagamento di un conguaglio in favore delle altre coeredi. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali sulla rappresentanza e sulla formulazione della domanda, sostenendo che la domanda di conguaglio sarebbe stata proposta irregolarmente; 2) violazione della disciplina sulla riforma agraria e sul subingresso degli eredi, contestando che il fondo fosse già stato riscattato e che operasse la regola applicata dalla corte territoriale; 3) violazione di norme civilistiche e processuali sulla titolarità del bene e sulla sua appartenenza alla comunione, deducendo che il podere non avrebbe dovuto essere trattato come massa ereditaria autonoma e che la divisione avrebbe dovuto essere unica; 4) violazione di norme successorie e della disciplina speciale dei fondi agrari, nonché vizi motivazionali, contestando la stima del podere e la mancata considerazione delle osservazioni del consulente di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo per difetto di confronto con la ratio della decisione impugnata e per carenza di specificità; il secondo perché la corte territoriale aveva correttamente applicato la disciplina della riforma fondiaria, valorizzando l’avvenuta affrancazione del podere da parte degli eredi dell’originario assegnatario e ritenendo irrilevante la tesi dell’irretroattività della norma invocata dal ricorrente; il terzo perché il ricorrente non aveva colto la vera ratio decidendi, fondata sull’avvenuto acquisto della proprietà da parte degli eredi dell’originario assegnatario e sulla successiva successione del bene nel patrimonio del coerede deceduto, con conseguente ammissibilità dello scioglimento della comunione incidentale senza frazionamento del fondo; il quarto per inammissibilità del vizio motivazionale e per mancata specificazione del fatto decisivo asseritamente omesso, oltre che per carenza di adeguata critica alla CTU. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 84 c.p.c. sul piano della rappresentanza processuale; la censura è stata ritenuta non specificamente confrontata con la ratio della decisione impugnata.
Il difensore delegato a sostituire il procuratore costituito in udienza è titolare dello ius postulandi nella medesima misura prevista per il procuratore.
Invocato dal ricorrente nella doglianza processuale, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità.
art. 16 L. n. 230/1950
Norma richiamata per il regime originario dell’assegnazione del podere, soggetto a riservato dominio fino al pagamento delle rate previste.
art. 19 L. n. 230/1950
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla disciplina della riforma agraria.
art. 7 L. n. 379/1967
Invocato dal ricorrente per sostenere una diversa disciplina del subingresso e del credito degli altri coeredi; la Corte ha ritenuto non decisiva la questione perché il punto centrale era l’avvenuta affrancazione del fondo.
art. 10 L. n. 386/1976
La Corte ha affermato che la disposizione, innovativa, si applica ai rapporti in corso di esecuzione e riduce da trenta a quindici le annualità necessarie per il venir meno della riserva di proprietà.
art. 5, comma 3, L. n. 1078/1940
Richiamato per il procedimento di assegnazione esclusiva del bene al coerede che ne abbia i requisiti.
art. 5, comma 4, L. n. 1078/1940
Prevede che uno dei coeredi possa chiedere lo scioglimento della comunione incidentale, senza che ciò comporti il frazionamento del bene indivisibile.
art. 6 L. n. 1078/1940
Richiamato dal ricorrente nel motivo successorio, senza accoglimento della censura.
art. 6 L. n. 1087/1940
Citato nel ricorso, ma senza esito favorevole per il ricorrente; il testo della decisione non ne esplicita un autonomo contenuto decisorio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’ingresso del fondo nella comunione legale; la censura non è stata accolta.
Citato nel ricorso senza che la Corte ne ricavasse una decisiva applicazione favorevole al ricorrente.
Richiamato nel quarto motivo, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile o infondata.
Richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento della censura.
La censura di vizio motivazionale è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non ha indicato le diverse rationes delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificazione del fatto storico decisivo e dei relativi dati processuali.
Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il modo e il tempo della sua discussione nel processo.
Richiede la specifica indicazione documentale del fatto storico e degli atti rilevanti ai fini del motivo di ricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di controversia avente ad oggetto l’assegnazione di un fondo agrario.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura per violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo astratto, non calibrato sulle affermazioni decisive del giudice di merito, è inammissibile o comunque non scrutinabile utilmente.
- Quando il bene agrario è soggetto a riserva di proprietà in favore dell’ente assegnante, il rilievo decisivo è l’avvenuta affrancazione del fondo da parte degli aventi causa dell’originario assegnatario; una volta maturato l’acquisto della proprietà, le successive vicende successorie si svolgono sul bene ormai entrato nel patrimonio degli eredi.
- La disciplina sopravvenuta che riduce il numero delle annualità necessarie al consolidamento della proprietà si applica ai rapporti ancora in corso di esecuzione, anche se originati da assegnazioni anteriori, quando la norma abbia natura innovativa e regoli il completamento del rapporto concessorio.
- Lo scioglimento della comunione incidentale tra coeredi è ammissibile anche quando il bene sia indivisibile: ciò che la legge impedisce è il frazionamento materiale del fondo, non la divisione del valore con attribuzione esclusiva al coerede avente titolo e con conguaglio agli altri.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione precisa del fatto storico decisivo omesso, del dato da cui esso risulta e della sua deduzione nel processo; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze tecniche o riproporre critiche di merito alla consulenza d’ufficio.
- Le osservazioni del consulente di parte non impongono una motivazione autonoma del giudice se si risolvono in mere contestazioni valutative della CTU; il giudice può aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio purché dia conto, in modo intellegibile, delle ragioni del dissenso rispetto alle critiche di parte.
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