Cassazione Civile, Ordinanza n. 25878/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento del Questore di Forlì del 2 marzo 2020, con il quale, in alternativa al trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri e per il tempo necessario a rimuovere gli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera, gli erano stati imposti la consegna del passaporto e l'obbligo di dimora con obbligo di firma. Il motivo di ricorso denunciava violazione di legge, in particolare dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 3, commi 3 e 4, d.P.R. n. 394/1999, per omesso avvertimento allo straniero della facoltà di nominare un difensore di fiducia o di farsi assistere da un difensore d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in via preliminare e assorbente. Ha rilevato che la procura alle liti era nulla perché priva della sottoscrizione del difensore per autentica della firma del ricorrente e, inoltre, non specifica per il giudizio di cassazione, essendo rilasciata per "ogni stato, grado e fase del presente procedimento penale". Per tale ragione è mancato il requisito di certezza della sottoscrizione della procura. La mancata costituzione dell'Amministrazione ha escluso la pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
Viene evocato dal ricorrente come parametro violato in relazione alle garanzie difensive nella procedura amministrativa di accompagnamento alla frontiera e di misure alternative al trattenimento.
art. 3, commi 3 e 4, d.P.R. n. 394/1999
Viene richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di avvertire lo straniero della facoltà di nominare un difensore di fiducia o di farsi assistere da un difensore d'ufficio.
La procura al ricorso per cassazione deve essere specifica; una procura generica per ogni stato, grado e fase non è idonea al giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere specifica per il ricorso e la sottoscrizione del mandante deve risultare autenticata dal difensore; in difetto, la procura è nulla e il ricorso è inammissibile.
- La mancanza di una valida procura al ricorso costituisce un vizio preliminare e assorbente che impedisce l'esame dei motivi di impugnazione.
- Se la parte intimata non si costituisce, la Corte può non provvedere sulle spese processuali.
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