Cassazione Penale, Sentenza n. 30346/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rideterminato le pene inflitte a tre imputati all'esito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. I fatti, commessi in Frosinone tra il dicembre 2018 e l'11 luglio 2023, erano contestati ai capi A, B e C in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione e cessione di stupefacenti in concorso e tentativo di detenzione/cessione aggravata di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione, proposto con un unico difensore comune, gli imputati hanno dedotto: 1) la mancata assoluzione, lamentando che la Corte territoriale non avesse motivato adeguatamente sul punto; 2) l'erronea applicazione degli artt. 240 e 240-bis c.p.p. in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro, sostenendo che la riqualificazione delle condotte ai sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 avrebbe imposto la revoca della confisca, anche perché i fatti riguarderebbero detenzione e non cessione di stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che, in tema di concordato in appello, non siano deducibili in cassazione doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena, sicché la censura sulla mancata assoluzione era estranea al perimetro del sindacato consentito ed era comunque generica. Quanto al secondo, ha rilevato che in sede di concordato era intervenuta rinuncia anche ai motivi relativi alla confisca; ha aggiunto che, in ogni caso, le condotte contestate non si esaurivano nella sola detenzione ma comprendevano anche la cessione di stupefacenti, con conseguente legittimità della confisca del denaro sequestrato. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, introdotto nel 2023 e relativo alla confisca per sproporzione, si applica retroattivamente entro i limiti dell'art. 200 c.p., dovendosi fare riferimento alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; nel suo ambito non sono deducibili in cassazione motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e censure non consentite dal perimetro del concordato.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con il ricorso avverso sentenza resa in concordato in appello, se rientra in motivi rinunciati o comunque estranei ai limiti del rito.
Richiamato con riferimento alla confisca del denaro sequestrato; la Corte ne afferma la legittima applicazione nel caso concreto.
Richiamato dalla difesa per contestare la confisca; la Corte ritiene inammissibile la censura e conferma la misura ablatoria.
Prevede la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità non dovuta a colpa, anche di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Il ricorso assumeva che la riqualificazione dei fatti a tale fattispecie imponesse la revoca della confisca; la Corte non accoglie la tesi.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la riqualificazione ex comma 5 e, in ogni caso, afferma che la disciplina introdotta dall'art. 85-bis si applica secondo la legge vigente alla sentenza di primo grado.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma contestata nel capo C per l'aggravamento/forma aggravata della condotta stupefacente.
Contestato per la continuazione tra i fatti di reato.
Contestato come norma sul concorso di persone nei reati in materia di stupefacenti.
Contestato per il tentativo nel capo C.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Introdotto nel 2023, include il delitto di cui all'art. 73, comma 5, tra i presupposti della confisca per sproporzione; la Corte ne afferma l'applicazione retroattiva nei limiti dell'art. 200 c.p.
La retroattività dell'art. 85-bis opera entro i limiti temporali e sostanziali previsti da questa norma sulla disciplina della confisca.
art. 186 della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la formazione della volontà di adesione, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto al patto; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui profili della pena non deducibili nel rito.
- La mancata assoluzione dedotta in cassazione contro una sentenza resa in concordato in appello non è scrutinabile se la censura si traduce in critica a motivi rinunciati o in una richiesta di rivalutazione del merito estranea al perimetro del controllo di legittimità.
- Quando in sede di concordato sia stata rinunciata la doglianza sulla confisca, la relativa censura non può essere riproposta in cassazione; in ogni caso, la confisca del denaro può restare legittima se i fatti contestati comprendono anche condotte di cessione di stupefacenti.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina della confisca per sproporzione introdotta dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, rileva la legge vigente al momento della sentenza di primo grado, operando la nuova disciplina retroattivamente solo entro i limiti generali dell'art. 200 c.p.
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