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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00555/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di equa riparazione ex legge Pinto per l'asserita irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nel 2014 e ancora pendente nel 2022, alla quale era stato ammesso al passivo per un importo modesto. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che: la durata della procedura concorsuale fosse ragionevole se entro sei anni; la procedura fosse particolarmente complessa per numero di creditori, ammontare del passivo e difficoltà di liquidazione dell'attivo; il termine dovesse decorrere non dalla domanda di insinuazione, ma dall'approvazione dello stato passivo. Con il ricorso per cassazione, il creditore ha denunciato la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, sostenendo che la durata ragionevole delle procedure concorsuali è fissata in sei anni e che il termine va computato dalla domanda di ammissione al passivo, non potendo la complessità della procedura escludere il diritto all'indennizzo una volta superato il termine legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'unico dato rilevante è il superamento del termine previsto dalla legge; la complessità della procedura è irrilevante se il termine è rispettato e non può escludere il diritto all'indennizzo quando il termine sia superato. Ha inoltre ribadito che, per il creditore, il dies a quo della durata della procedura fallimentare coincide con il deposito della domanda di insinuazione al passivo, poiché solo da quel momento sorge il rapporto processuale, mentre il periodo anteriore alla domanda resta estraneo al creditore. In conseguenza, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale a fondamento del diritto alla ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001

    "si considera rispettato il termine ragionevole ... se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni"

    Per le procedure concorsuali fissa in sei anni il termine ragionevole; una volta superato tale termine, sorge il diritto all'indennizzo senza che la complessità della procedura possa escluderlo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 94 l.fall.

    "produce di effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento"

    La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per l'intera procedura fallimentare, coerentemente con la decorrenza del termine dalla domanda di insinuazione.

  • art. 186 l.fall.

    Richiamato solo in fatto, per descrivere la risoluzione del concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento.

  • art. 55, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    Indicata per precisare l'ambito temporale di applicazione delle modifiche normative, non decisive nella fattispecie esaminata.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata delle procedure concorsuali, il criterio decisivo è il superamento del termine legale di ragionevolezza; se il termine è superato, il diritto all'indennizzo sorge indipendentemente dalla complessità della procedura.
  • Per il creditore insinuato al passivo, il computo della ragionevole durata della procedura fallimentare decorre dal deposito della domanda di insinuazione al passivo, poiché solo da quel momento si instaura il rapporto processuale.
  • Il periodo anteriore alla domanda di ammissione al passivo non è rilevante nei confronti del creditore, che fino ad allora è estraneo alla procedura concorsuale.
  • La complessità della procedura, il numero dei creditori e l'entità del passivo non possono valere a negare l'equa riparazione quando la durata complessiva abbia oltrepassato il termine legale di sei anni previsto per le procedure concorsuali.
  • Le affermazioni non strettamente collegate al decisum sulla decorrenza del termine, ove non inserite nella ratio della decisione, non assumono valore di precedente vincolante se qualificate come obiter dicta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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