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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14203/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (donatari)

La controversia

La controversia nasce da un atto di donazione di un appartamento con riserva di usufrutto in favore della donante e con previsione di un onere a carico dei donatari. Gli attori di primo grado avevano chiesto l'annullamento della donazione assumendo che la donante fosse momentaneamente incapace di intendere e di volere al momento dell'atto e, inoltre, l'annullamento per asserito inadempimento dell'onere. Il tribunale aveva invece accolto la domanda qualificando la vicenda come risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere. In appello, i donatari hanno dedotto che la domanda di risoluzione fosse tardiva e comunque infondata, perché l'atto di donazione non prevedeva espressamente la risoluzione per inadempimento dell'onere, come richiesto dall'art. 793 c.c., e perché l'inadempimento contestato non aveva carattere tale da giustificare la risoluzione. La corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato la domanda di risoluzione. I ricorrenti hanno quindi proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di annullamento per incapacità naturale della donante; 2) violazione dell'art. 793 c.c. per avere la corte escluso che il richiamo contenuto nell'atto alla norma valesse quale previsione espressa della risoluzione; 3) omessa applicazione dell'art. 793 c.c. per la medesima ragione; 4) vizi motivazionali, sostenendo che la natura remuneratoria della donazione non escludesse la clausola modale né la risoluzione; 5) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per errata interpretazione della clausola contrattuale alla luce dei criteri ermeneutici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la doglianza di omessa pronuncia sulla domanda di annullamento per incapacità naturale non era stata riprodotta in modo specifico nel ricorso, con violazione del principio di specificità e degli oneri di cui agli artt. 366 n. 4 e 6 c.p.c.; il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti solo se il motivo è ammissibile e gli atti rilevanti sono puntualmente indicati e trascritti nei contenuti essenziali. Ha ritenuto infondati gli altri motivi, affermando che l'interpretazione della corte territoriale era corretta: ai sensi dell'art. 793, comma 4, c.c., la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è possibile solo se espressamente prevista nell'atto di donazione; un generico richiamo alla norma non basta. Inoltre, la corte d'appello ha legittimamente valorizzato la clausola che qualificava la donazione come remuneratoria per assistenza e servizi prestati, escludendo che l'atto contenesse una volontà espressa di risolubilità. Conseguentemente è stato confermato il rigetto della domanda di risoluzione e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 793 c.c.

    La risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi solo se tale facoltà è espressamente prevista nell'atto di donazione; un generico richiamo alla norma non è sufficiente.

  • art. 794 c.c.

    È richiamato solo come norma menzionata nell'atto di donazione, ma non vale a integrare la previsione espressa richiesta per la risoluzione.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    La prima memoria consente di precisare o modificare le domande già proposte, ma non di introdurre in modo non rituale una domanda del tutto nuova senza che ciò sia qualificabile come modifica delle domande originarie.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande non accolte possono essere riproposte in appello in modo specifico per evitare la presunzione di rinuncia; non basta un generico richiamo alle difese di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che la domanda asseritamente non esaminata sia puntualmente indicata nel ricorso per cassazione.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando con chiarezza i fatti e le censure dedotte.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    È inammissibile la censura fondata su atti o documenti del merito se il loro contenuto rilevante non è riprodotto nel ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge relativi all'art. 793 c.c. e agli artt. 1362 e ss. c.c.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio di motivazione; nel testo la Corte richiama il controllo sull'omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale, ma va letta nel contesto complessivo dell'atto e secondo i criteri ermeneutici; tra più interpretazioni plausibili, non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito di una delle possibili letture.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è consentita soltanto quando l'atto di donazione preveda espressamente tale effetto: il mero richiamo alla disciplina legale non integra la clausola richiesta dalla legge.
  • In tema di interpretazione del contratto, il giudice deve considerare il testo negoziale nel suo complesso, coordinando le clausole tra loro e valorizzando anche la finalità perseguita dalle parti; se l'interpretazione adottata è plausibile, non è censurabile in cassazione solo perché ne sarebbe possibile un'altra.
  • La domanda non accolta in primo grado può essere riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ma la riproposizione deve essere specifica; un generico rinvio agli atti o alle conclusioni pregresse non è sufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di omessa pronuncia o di altri errores in procedendo impone un assolvimento rigoroso dell'onere di specificità e autosufficienza: la domanda, l'atto e il contenuto rilevante devono essere riprodotti o indicati in modo preciso.
  • La natura remuneratoria di una donazione non esclude, di per sé, la presenza di un onere modale; tuttavia, ai fini della risoluzione, resta decisivo che nell'atto sia stata prevista in modo espresso la possibilità di risolvere la donazione per inadempimento del modus.

Come è indicizzato

MaterieDonazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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