Cassazione Penale, Sentenza n. 306/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Barone: contesta la necessità e l'adeguatezza della misura cautelare (sottolineando la collaborazione con le indagini, la anteriorezza temporale dei fatti rispetto all'applicazione della misura e l'assenza di accuse ex art. 73 d.P.R. n.309/1990) e la mancanza di motivazione circa l'inadeguatezza di misure meno afflittive e il rischio concreto di reiterazione. Nappi: contesta la sussistenza di gravi indizi di partecipazione alle associazioni per delinquere (capo 1, 1-bis, ecc.), la qualificazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1, la affidabilità e la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboranti e la possibilità di misure cautelari meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico).
La decisione
Barone: il difensore ha rassegnato rinuncia al ricorso; il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia e Barone è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000. Nappi: il ricorso è rigettato; il Tribunale conferma la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di partecipazione alle associazioni per delinquere e la concretezza del rischio di reiterazione (anche per la continuità delle attività di introdurre cellulari e stupefacenti nelle carceri), e ritiene applicabile l'aggravante ex art. 416-bis.1; Nappi condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416 (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto sussistenti elementi idonei a configurare la partecipazione a associazioni per delinquere descritte nei capi di imputazione, sulla base di dichiarazioni di collaboranti e intercettazioni.
art. 416-bis.1 (circostanza aggravante)
Applicata per ritenere che l'attività della ricorrente abbia agevolato la forza e la capacità intimidatoria dell'alleanza criminale (introduzione di telefoni e stupefacenti nelle carceri).
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti richiamata tra le fattispecie contestate (capo relativo alla sola Nappi).
Richiamata la presunzione cautelare prevista per taluni reati; il Tribunale ha ritenuto che gli elementi raccolti corroborino la necessità della custodia cautelare in carcere.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c)
Norma che richiede la motivazione delle esigenze cautelari; il Tribunale ha fornito motivazioni concrete (organizzazione stabile, precedenti, proseguo delle condotte fino al 28/12/2023).
Riferita per giustificare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per rinuncia.
art. 606, comma 3 e art. 591 cod. proc. pen.
art. 606, comma 3; art. 591 cod. proc. pen.
Richiamati nella motivazione di condanna per chiarire i criteri di inammissibilità e la valutazione delle conseguenze processuali della rinuncia.
Massime di principio
- La custodia cautelare in carcere può essere confermata anche se i fatti sono anteriori all'applicazione della misura, quando emerga un'organizzazione stabile e un concreto rischio di reiterazione (p.es. attività continuativa, sorvoli con droni fino a data recente).
- Le dichiarazioni dei collaboranti, se corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, riscontri indiziari, collegamenti familiari con soggetti di vertice del clan), possono costituire gravi indizi sufficienti a sostenere la misura cautelare.
- La semplice anteriore temporalità dei fatti o il fatto di avere un rapporto personale (es. aiuto al figlio) non esclude automaticamente la responsabilità o l'applicabilità di aggravanti se l'apporto ha incrementato la capacità operativa del gruppo criminale.
- Chi contesta l'adeguatezza della misura cautelare (richiedendo misure meno afflittive) deve fornire elementi concreti che rendano incompatibile il rischio di reiterazione o dimostrino l'inefficacia delle presunzioni di pericolo applicabili; valutazioni generiche non sono sufficienti.
- La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie: si valuti con attenzione prima di rinunciare.
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