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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 306/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Barone: contesta la necessità e l'adeguatezza della misura cautelare (sottolineando la collaborazione con le indagini, la anteriorezza temporale dei fatti rispetto all'applicazione della misura e l'assenza di accuse ex art. 73 d.P.R. n.309/1990) e la mancanza di motivazione circa l'inadeguatezza di misure meno afflittive e il rischio concreto di reiterazione. Nappi: contesta la sussistenza di gravi indizi di partecipazione alle associazioni per delinquere (capo 1, 1-bis, ecc.), la qualificazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1, la affidabilità e la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboranti e la possibilità di misure cautelari meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico).

La decisione

Barone: il difensore ha rassegnato rinuncia al ricorso; il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia e Barone è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000. Nappi: il ricorso è rigettato; il Tribunale conferma la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di partecipazione alle associazioni per delinquere e la concretezza del rischio di reiterazione (anche per la continuità delle attività di introdurre cellulari e stupefacenti nelle carceri), e ritiene applicabile l'aggravante ex art. 416-bis.1; Nappi condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    art. 416 (associazione per delinquere)

    La Corte ha ritenuto sussistenti elementi idonei a configurare la partecipazione a associazioni per delinquere descritte nei capi di imputazione, sulla base di dichiarazioni di collaboranti e intercettazioni.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    art. 416-bis.1 (circostanza aggravante)

    Applicata per ritenere che l'attività della ricorrente abbia agevolato la forza e la capacità intimidatoria dell'alleanza criminale (introduzione di telefoni e stupefacenti nelle carceri).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma sul traffico di sostanze stupefacenti richiamata tra le fattispecie contestate (capo relativo alla sola Nappi).

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione cautelare prevista per taluni reati; il Tribunale ha ritenuto che gli elementi raccolti corroborino la necessità della custodia cautelare in carcere.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c)

    Norma che richiede la motivazione delle esigenze cautelari; il Tribunale ha fornito motivazioni concrete (organizzazione stabile, precedenti, proseguo delle condotte fino al 28/12/2023).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Riferita per giustificare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per rinuncia.

  • art. 606, comma 3 e art. 591 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3; art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamati nella motivazione di condanna per chiarire i criteri di inammissibilità e la valutazione delle conseguenze processuali della rinuncia.

Massime di principio

  • La custodia cautelare in carcere può essere confermata anche se i fatti sono anteriori all'applicazione della misura, quando emerga un'organizzazione stabile e un concreto rischio di reiterazione (p.es. attività continuativa, sorvoli con droni fino a data recente).
  • Le dichiarazioni dei collaboranti, se corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, riscontri indiziari, collegamenti familiari con soggetti di vertice del clan), possono costituire gravi indizi sufficienti a sostenere la misura cautelare.
  • La semplice anteriore temporalità dei fatti o il fatto di avere un rapporto personale (es. aiuto al figlio) non esclude automaticamente la responsabilità o l'applicabilità di aggravanti se l'apporto ha incrementato la capacità operativa del gruppo criminale.
  • Chi contesta l'adeguatezza della misura cautelare (richiedendo misure meno afflittive) deve fornire elementi concreti che rendano incompatibile il rischio di reiterazione o dimostrino l'inefficacia delle presunzioni di pericolo applicabili; valutazioni generiche non sono sufficienti.
  • La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie: si valuti con attenzione prima di rinunciare.

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