Sentenza n. 2413/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della sentenza n. 7449/2024 del 30.12.24 del TAR Campania Napoli Sez. IV pronunciata nel giudizio R.G. 3005/2023, notificata in data 01.01.2025, non appellata nei termini di legge ed avente autorità di giudicato; NONCHÈ PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ, EX ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990 E ART. 114 COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 104/2010, E/O PER L’ANNULLAMENTO a) del provvedimento prot. 123533 del 11.03.25 della Regione Campania - Genio Civile di Napoli comunicato in pari data; b) della nota prot. 120689 del 10.03.25 della Regione Campania Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, allegata e citata nel provvedimento di cui alla lett. a); c) del provvedimento prot. 180602 del 08.04.25 della Regione Campania – Genio Civile di Napoli comunicato in pari data; d) della nota della Città Metropolitana di Napoli Area Tutela Ambiente prot. n. 43782 del 13.03.2025, non conosciuta, citata nel provvedimento del Genio Civile di Napoli dell’08.04.2025 di cui alla suddetta lett. c); e) della nota prot. 0076471 del 13.02.25 della Regione Campania - Genio Civile di Napoli comunicata in pari data, recante comunicazione di avvio del procedimento; f) ove e per quanto occorra della relazione di sopralluogo prot. n. 108322 del 03.03.2025 nonché delle note prot. 76259 del 13.02.2025 e 76427 del 13.02.2025 recanti comunicazione della data del sopralluogo in cava; g) degli ulteriori atti connessi e consequenziali ove esistenti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.A.C. S.R.L. il 10\6\2025: PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L’ANNULLAMENTO h) del provvedimento prot. 180602 del 08.04.25 della Regione Campania – Genio Civile di Napoli comunicato in pari data già impugnato con il ricorso introduttivo; i) ove e per quanto occorra della relazione di sopralluogo prot. n. 108322 del 03.03.2025 già impugnata con il ricorso introduttivo; j) degli ulteriori atti connessi e consequenziali ove esistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della Regione Campania adottati in asserita esecuzione della sentenza n. 7449/2024, con i quali è stata nuovamente subordinata la proroga dell’autorizzazione alla verifica di assoggettabilità a VIA e all’acquisizione di ulteriori pareri e autorizzazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa autorizzata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 7449/2024, passata in giudicato, con la quale il TAR aveva annullato il diniego della proroga dell’autorizzazione alla ricomposizione ambientale di una cava e aveva escluso la necessità di instaurare ex novo un procedimento autorizzativo, comprensivo di nuova verifica di assoggettabilità a VIA, nuova autorizzazione paesaggistica, nuova autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico e AUA. Dopo la sentenza, la Regione ha comunicato l’avvio di un nuovo procedimento, ha svolto un sopralluogo e ha adottato atti con i quali ha dichiarato di non poter rilasciare la proroga prima della verifica di assoggettabilità a VIA e dell’acquisizione di ulteriori pareri della Città Metropolitana. La ricorrente ha dedotto la nullità degli atti per violazione ed elusione del giudicato, nonché, con motivi aggiunti, la violazione delle garanzie partecipative, del principio di leale collaborazione e dell’obbligo di soccorso istruttorio. Ha inoltre domandato il risarcimento del danno e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti, ritenendo che gli atti regionali successivi alla sentenza n. 7449/2024 riproponessero, sotto forma di nuova istruttoria e richiesta di ulteriori titoli, il medesimo contenuto sostanziale del diniego già annullato. Il giudicato aveva stabilito che l’istanza di proroga era stata presentata tempestivamente, che la documentazione prodotta era sufficiente, che i vincoli idrogeologico e paesaggistico erano già stati considerati nei precedenti procedimenti e nella conferenza di servizi e che non era necessario un nuovo iter autorizzativo. La Regione è stata quindi ordinata a dare esecuzione alla sentenza entro 90 giorni. È stato nominato commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Napoli o in un funzionario delegato, con ulteriori 90 giorni dall’insediamento per provvedere. È stata accolta la richiesta di penalità di mora, fissata in 50 euro per ogni ulteriore settimana di ritardo successiva alla scadenza del termine di 90 giorni e fino all’insediamento del commissario. La domanda risarcitoria è stata respinta perché generica e priva di prova dell’an, del nesso causale e del quantum. Le spese sono state poste a carico della Regione e compensate nei confronti della Città Metropolitana.
Norme richiamate
Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, al comma 4, lett. b) ed e), la nullità per violazione o elusione del giudicato e la penalità di mora.
Il giudizio di ottemperanza consente di verificare la conformità dell’attività amministrativa successiva al giudicato, ordinare l’esecuzione della sentenza, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.
Nullità per violazione o elusione del giudicato.
Gli atti amministrativi adottati in contrasto sostanziale con il contenuto vincolante del giudicato sono affetti da nullità.
La sentenza ottemperanda aveva escluso, per la proroga dell’autorizzazione già rilasciata, la necessità di attivare ex novo il procedimento VIA-VI nell’ambito del PAUR.
Verifica di assoggettabilità a VIA.
La Regione non poteva subordinare l’esecuzione del giudicato all’espletamento di una nuova verifica di assoggettabilità a VIA, già ritenuta non necessaria dal giudicato nei limiti della vicenda esaminata.
Il giudice ha ritenuto fondata, in via aggiuntiva, la censura secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione di eventuali carenze documentali mediante soccorso istruttorio.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato annulla un diniego di proroga e stabilisce che l’istanza è stata presentata tempestivamente e che non occorre un nuovo procedimento autorizzativo, l’amministrazione non può eludere il giudicato subordinando nuovamente la decisione alla verifica di assoggettabilità a VIA o all’acquisizione di titoli e pareri già valutati.
- Nel giudizio di ottemperanza, costituisce violazione o elusione del giudicato l’adozione di atti formalmente istruttori che, nella sostanza, ripropongono i presupposti e gli effetti del provvedimento di diniego già annullato.
- L’amministrazione deve conformarsi ai vincoli conformativi contenuti nella sentenza e non può riaprire questioni già definite dal giudicato, quali la tempestività dell’istanza, la sufficienza della documentazione e la necessità di rinnovare autorizzazioni o pareri già acquisiti.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per provvedere, nominare sin d’ora un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore periodo di ritardo successivo alla scadenza del termine.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza deve indicare e provare il danno-conseguenza, il nesso causale e i criteri di quantificazione; una richiesta generica e non documentata non può essere accolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →