Cassazione Penale, Sentenza n. 12477/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Anastasi era stato processato per più capi relativi a fabbricazione, detenzione e commercializzazione di armi clandestine e per alcune contravvenzioni relative ad armi bianche e munizioni. In primo grado fu assolto per un capo e condannato per gli altri. In appello la difesa ha dedotto la continenza tra il reato di fabbricazione e quello di detenzione delle stesse armi, sostenendo che la detenzione fosse assorbita dalla fabbricazione e che dovesse quindi applicarsi una sola pena. La Corte d'Appello ha ritenuto i reati autonomi e concorrenti, ha dichiarato estinte per prescrizione alcune contravvenzioni e ha rideterminato la pena per le fattispecie rimanenti. Con ricorso per cassazione l'imputato ha contestato la mancata dichiarazione di continenza e la motivazione circa i tempi e la coincidenza delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio applicato dalla Corte territoriale secondo cui le condotte di fabbricare e di detenere armi clandestine sono ontologicamente distinte e possono dar luogo a reati autonomi salvo che la detenzione si esaurisca contestualmente alla fabbricazione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto provata una detenzione protratta oltre il tempo strettamente necessario alla fabbricazione, anche in considerazione del numero rilevante di armi, e quindi corretta la qualificazione in concorso dei reati. Ha inoltre richiamato l'applicazione del favor rei nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 23 L. 110/1975 e ha confermato la declaratoria di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni precedentemente dichiarate tali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Gli artt. 1 e 7 sono stati richiamati in relazione a reati su armi comuni da sparo; la Corte non ha mutato la qualificazione originaria riferita a tali disposizioni rispetto al primo grado.
L'art. 23 individua diverse condotte relative alle armi clandestine (fabbricare, importare, detenere, ecc.). La Corte interpreta la norma affermando che le azioni di fabbricare e detenere sono autonome e la detenzione è assorbita dalla fabbricazione solo se vi è totale coincidenza temporale e la disponibilità materiale delle armi non si protrae oltre il tempo necessario alla costruzione.
La contravvenzione relativa alla fabbricazione di armi bianche è stata presa in considerazione e, in parte, dichiarata estinta per prescrizione in sede d'appello.
La contravvenzione relativa alla detenzione di munizioni e armi bianche è stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'Appello; la Cassazione conferma che, per quel capo, non è stato applicato alcun aumento di pena poiché il reato era estinto.
Massime di principio
- Fabbricare e detenere armi sono condotte distinte ai fini penali; la detenzione è assorbita dalla fabbricazione solo se la disponibilità materiale dell arma si esaurisce contestualmente alla fabbricazione.
- Per provare l'assorbimento della detenzione nella fabbricazione l'onere probatorio ricade sulla difesa: deve emergere la coincidenza temporale e l'assenza di una disponibilità protratta dell'arma.
- Elemento fattuale rilevante sono la quantità di armi e la durata della detenzione; un numero rilevante di armi e una detenzione prolungata indicano autonomia di condotte e concorso di reati.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni incide sulla determinazione complessiva della pena e sulla possibilità di aumenti; la Corte applica il principio del favor rei nella quantificazione quando la norma lo impone.
- In difesa in casi simili è utile documentare tempi certi di produzione e di cessata disponibilità delle armi (prove che dimostrino distruzione, consegna, o contemporaneità stretta delle azioni) per sostenere la tesi dell'assorbimento.
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