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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18342/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza, con pena di giorni sei di arresto ed euro 800 di ammenda. I motivi erano quattro: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla responsabilità; 2) violazione di legge per asserita violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, richiamando il dato dell'alcoltest pari a 0,8 g/l eseguito a distanza di circa 90 minuti dal sinistro; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 4) violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva pecuniaria. Il ricorrente depositava anche memoria per contrastare la proposta di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché riproponevano censure di merito già valutate dai giudici di primo e secondo grado, in presenza di doppia conforme, senza evidenziare manifeste illogicità. Ha osservato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il dato dell'alcoltest eseguito a distanza di tempo conserva valenza probatoria, salvo che l'imputato dimostri circostanze specifiche idonee a privarlo di attendibilità; il solo tempo trascorso non basta. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché la condotta aveva creato pericolo per la circolazione e aveva anche causato lesioni alla passeggera dell'auto tamponata. Ha infine ritenuto infondato il motivo sulle pene sostitutive, affermando che, per la guida in stato di ebbrezza con incidente stradale, la disciplina speciale dell'art. 186 cod. strada prevale sulla disciplina generale dell'art. 20-bis c.p., sicché non era applicabile la sostituzione richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto è stata applicata nella forma aggravata per incidente stradale e richiamata anche ai fini del regime speciale delle pene sostitutive

  • art. 192 c.p.p.

    la sua violazione non può essere dedotta per censurare l'omessa o erronea valutazione della prova se non nei limiti delle nullità, inutilizzabilità o inammissibilità espressamente previste

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    consente di dedurre error in procedendo, con possibilità per la Cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    limita il sindacato di legittimità alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non consente una rivalutazione del merito probatorio

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato in relazione ai requisiti della motivazione dei provvedimenti

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata per la non lieve offensività concreta della condotta

  • art. 133, comma 1, c.p.

    parametro per la valutazione complessiva della tenuità, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo

  • art. 20-bis c.p.

    "Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689"

    norma generale sulle pene sostitutive, ritenuta non applicabile in presenza della disciplina speciale dell'art. 186 cod. strada nei casi di guida in stato di ebbrezza con incidente

  • art. 186, comma 9-bis, cod. strada

    norma speciale che consente la sostituzione con lavori di pubblica utilità solo al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis; mantiene efficacia anche dopo la riforma Cartabia

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, Capo III

    richiamata quale disciplina generale delle pene sostitutive rinviata dall'art. 20-bis c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio; in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specifiche e manifeste illogicità della decisione, non essendo sufficiente una critica generica dell'apprezzamento dei fatti.
  • La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non consente di eludere i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la contestazione dell'apprezzamento della prova è ammissibile solo nei casi in cui la violazione processuale sia sanzionata da nullità, inutilizzabilità o inammissibilità.
  • In tema di guida in stato di ebbrezza, il risultato dell'alcoltest effettuato a distanza di tempo conserva valore dimostrativo del tasso alcolemico, salvo che l'imputato provi circostanze specifiche idonee a dimostrare che quel dato non rappresentava lo stato al momento della guida; il mero intervallo temporale tra guida e accertamento non è di per sé sufficiente.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; è esclusa quando la condotta abbia concretamente posto in pericolo beni giuridici rilevanti o abbia prodotto conseguenze lesive non marginali.
  • Quando una fattispecie speciale disciplina espressamente la sostituzione della pena, tale disciplina prevale sulla norma generale sulle pene sostitutive; la clausola di riserva dell'art. 20-bis c.p. impedisce di applicare la regola generale in contrasto con il regime speciale previsto per il reato contestato.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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