Cassazione Civile, Ordinanza n. 19586/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice amministrativo)
La controversia
Un lavoratore inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per profili del personale ATA aveva ottenuto l'inserimento e poi l'assunzione temporanea come assistente tecnico; successivamente un decreto del dirigente scolastico aveva annullato la precedente convalida dei titoli, ritenendo non idoneo il diploma dichiarato per l'accesso al profilo. L'interessato aveva impugnato il decreto chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno. Il tribunale adito in riassunzione, dopo che il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo sostenendo che la domanda riguardasse una graduatoria formata senza discrezionalità concorsuale e dunque un diritto soggettivo all'esatto collocamento. Il ricorso per regolamento di giurisdizione chiedeva quindi di stabilire se la controversia spettasse al giudice ordinario o al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale non fosse l'annullamento in via diretta di un atto amministrativo generale o di una procedura concorsuale, ma l'accertamento del diritto del lavoratore al corretto riposizionamento nella graduatoria scolastica di terza fascia, graduatoria formata con meccanismi automatici e senza valutazioni discrezionali comparativi. Secondo la Corte, quando la domanda mira all'accertamento del diritto all'inserimento o al corretto collocamento in graduatoria, con eventuale disapplicazione dell'atto che lo contrasta, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. La controversia dovrà quindi proseguire davanti al giudice ordinario, con regolazione delle spese all'esito del giudizio.
Norme richiamate
la giurisdizione si determina sulla base della domanda proposta e del petitum sostanziale, non delle eccezioni del convenuto.
consente al giudice amministrativo di sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.
norma richiamata per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.
art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
richiamato come base normativa primaria delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia.
richiamato come fonte regolamentare attuativa della disciplina delle graduatorie scolastiche.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla posizione giuridica fatta valere in concreto, non alla sola formula testuale della domanda.
- Se la domanda è diretta all'accertamento del diritto del singolo al corretto inserimento o riposizionamento in una graduatoria formata senza valutazioni discrezionali e con meccanismi automatici, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa resta ferma quando viene impugnata direttamente la regola generale o l'atto amministrativo che disciplina la formazione della graduatoria, mentre quando si chiede soltanto la tutela del diritto soggettivo all'esatta collocazione in graduatoria il giudice ordinario può conoscere della domanda, eventualmente disapplicando l'atto incompatibile.
- La formazione delle graduatorie scolastiche di istituto di terza fascia, se avviene mediante attribuzione automatica di punteggi sulla base di titoli dichiarati e posseduti, non integra una procedura concorsuale in senso proprio.
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