Cassazione Penale, Sentenza n. 40350/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva escluso l'aggravante dell'uso dell'arma e ridotto le pene ma confermato le condanne per rapina aggravata e tentata estorsione. Antonio Di Silvio deduceva violazione di legge e illogicità della motivazione per mancato confronto con i motivi di appello (in particolare il rifiuto dei testi principali di dichiarare per timore di ritorsioni, e la valutazione delle dichiarazioni della testimone Bruna Tartaglia) e censurava la dosimetria della pena per incongruenza tra pena pecuniaria e detentiva. Ferdinando Di Silvio proponeva sei motivi, tutti ex art. 606 lett. e) c.p.p., lamentando carenze, contraddittorietà e illogicità della motivazione relative alla presunta prova contraddittoria e incerta, alla valutazione del teste Franco Saviano, all'attendibilità di Bruna Tartaglia, al travisamento della chiamata al 113, all'elemento soggettivo e alla sua eventuale partecipazione ai fatti del fratello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze contestassero in larga parte valutazioni di merito riservate al giudice di merito e non specificassero vizi di motivazione in termini di manifesta illogicità, mancanza o contraddittorietà tali da rientrare nel sindacato di legittimità ex art. 606 lett. e). La Corte ha inoltre richiamato il principio della validità della "doppia conforme" (sintonia tra decisione di primo grado e di appello) e l'ampia discrezionalità del giudice nella determinazione della pena tra i limiti edittali. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
delimita il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione: la Corte può censurare solo la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione; è esclusa la revisione della valutazione di merito e la rielaborazione degli elementi di fatto
prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibile comminazione di ammenda a favore della cassa delle ammende
fornisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato che la scelta del giudice tra il minimo e il massimo edittale rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile se la pena applicata è prossima al minimo
richiamato nel quadro delle argomentazioni difensive relative all'assoluzione per mancanza di elementi probatori; la Corte ha osservato che le questioni sollevate non corrispondono a vizi di motivazione atti a integrare i presupposti di ammissibilità del ricorso
citata per le modifiche al sistema di impugnazioni che hanno inciso sul controllo di legittimità della Cassazione, confermando il principio che la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una terza valutazione dei fatti: i motivi che chiedono la riconsiderazione della credibilità dei testimoni o una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili se non indicano vizi specifici di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e).
- Per proporre un ricorso in Cassazione efficace è necessario individuare e descrivere con precisione vizi di motivazione configurabili come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; l'uso di argomentazioni generiche o la semplice denuncia di contraddittorietà della prova non è sufficiente.
- Quando le decisioni di primo grado e di appello sono concordi nella valutazione delle prove (cd. doppia conforme), la Corte di legittimità legge gli atti congiuntamente e la conferma di responsabilità risulta più difficile da contestare in Cassazione.
- La determinazione della pena all'interno dei limiti edittali è in larga parte discrezionale e difficilmente sindacabile dalla Cassazione se la scelta è motivata e si colloca vicino al minimo o al massimo stabilito.
- Chi impugna deve evitare tecniche redazionali che demandino alla Corte l'individuazione dei profili di criticità: il motivo deve essere specifico e autosufficiente nel delineare il vizio di diritto contestato.
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