Cassazione Civile, Ordinanza n. 06017/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione propose appello davanti alla Commissione tributaria regionale della Calabria, costituendosi a mezzo di un avvocato del libero foro. La CTR dichiarò inammissibile l'appello ritenendo invalido il mandato difensivo, perché l'ente avrebbe potuto avvalersi di avvocati esterni solo nei casi residuali di impossibilità di patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato e previa disciplina convenzionale, senza che nella specie risultassero i presupposti o una motivata delibera. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione delle norme sul patrocinio dell'Agenzia, sostenendo che, nei giudizi davanti alle commissioni tributarie, il ricorso al libero foro è consentito e non richiede la delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933; con il secondo denunciò violazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e delle norme del processo tributario, sostenendo che, anche a voler ravvisare un vizio della procura, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione del mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che, per i giudizi introdotti davanti alle commissioni tributarie, la disciplina vigente e la ricostruzione già data dalle Sezioni Unite consentono all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro nei casi in cui il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia escluso dalla convenzione o l'Avvocatura non sia disponibile ad assumere il patrocinio. In tali ipotesi, la costituzione a mezzo di difensore esterno non richiede apposita delibera dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini le questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2
È richiamato come norma invocata dall'Agenzia per sostenere la legittimità della difesa nel processo tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies
È richiamato insieme alle altre norme sul patrocinio e sulla rappresentanza nel processo tributario.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225
È richiamato come base normativa dell'assetto organizzativo e difensivo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
d.l. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58
È interpretato nel senso che, nei giudizi davanti alle commissioni tributarie, esclude il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e quindi consente il ricorso al libero foro senza ulteriori formalità.
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4
La Corte afferma che la necessità di una delibera motivata non opera quando la difesa dell'Agenzia avviene mediante avvocato del libero foro nei casi in cui il patrocinio erariale sia escluso o non disponibile.
art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
La censura relativa alla mancata concessione di un termine per regolarizzare il mandato è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È la norma sul vizio denunciato nel primo motivo di ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È la norma sul vizio denunciato nel secondo motivo di ricorso per cassazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 10
È richiamato nel secondo motivo in relazione alla regolarizzazione del mandato nel processo tributario.
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4
La Corte richiama il precedente orientamento secondo cui il ricorso al libero foro, nei casi disciplinati dalla convenzione o di indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, non richiede delibera ad hoc.
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio con avvocato del libero foro nei casi in cui la convenzione con l'Avvocatura dello Stato escluda il patrocinio erariale oppure quando l'Avvocatura non sia disponibile ad assumere la difesa; in tali ipotesi non occorre una specifica delibera motivata ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933.
- Nei giudizi introdotti davanti alle commissioni tributarie, l'esclusione convenzionale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato rende legittimo il mandato conferito a difensore esterno senza formalità ulteriori, perché il presupposto della scelta difensiva è implicito nella stessa costituzione in giudizio.
- Quando la censura principale relativa alla validità della difesa è accolta, resta assorbito l'ulteriore motivo che chieda la rimessione in termini o la regolarizzazione del mandato.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata solo sulla mancanza di una delibera autorizzativa è erronea se, per la specifica tipologia di giudizio, la difesa tramite avvocato esterno è consentita dalla disciplina applicabile.
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