Cassazione Civile, Ordinanza n. 39885/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del fallimento della società contribuente contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, emesso per IRES, IVA e IRAP. L'atto impositivo era stato fondato sull'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e sull'omessa contabilizzazione di componenti positivi del reddito, con accertamento induttivo dell'imponibile e applicazione di imposte, interessi e sanzioni. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile della motivazione, sostenendo che la CTR aveva escluso l'antieconomicità della gestione pur avendo descritto una situazione di grave crisi finanziaria, forte contrazione del fatturato e costi di personale e compensi agli amministratori incongrui rispetto alla situazione dell'impresa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, anche a prescindere dall'antieconomicità, l'accertamento induttivo era comunque legittimo per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, circostanza espressamente richiamata anche nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il secondo motivo perché l'omessa dichiarazione rendeva comunque legittimo l'accertamento d'ufficio/induttivo, con possibilità per l'Amministrazione di utilizzare presunzioni anche supersemplici e con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente. Ha inoltre rilevato, in via ulteriore, che la motivazione della CTR era affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, poiché da un lato negava l'antieconomicità e dall'altro descriveva un'anomalia gestionale incompatibile con una gestione economica normale.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato come norma invocata dall'Ufficio per l'accertamento induttivo; la Corte osserva però che, nel caso di omessa dichiarazione, il potere dell'Amministrazione trova fondamento nell'accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973, sicché la legittimità dell'attività impositiva sussiste comunque per il diverso presupposto dell'omessa dichiarazione.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione all'inattendibilità complessiva delle scritture contabili desunta dall'antieconomicità della gestione e dall'anomalia gestionale.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
l'inottemperanza all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA legittima l'accertamento induttivo dell'Ufficio.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
in caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio e utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
è il parametro usato per denunciare la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione solo apparente/incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
è il parametro usato per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina dell'accertamento induttivo e d'ufficio.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la comunicazione della proposta del relatore.
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per semplice insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'Ufficio è legittimato a procedere ad accertamento induttivo ai sensi dell'art. 55 d.P.R. n. 633/1972.
- In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d'ufficio e avvalersi di presunzioni anche supersemplici, senza bisogno dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell'onere della prova sul contribuente.
- Quando la sentenza descrive una gestione aziendale come anomala, con crisi finanziaria, calo del fatturato e costi non coerenti, ma nega poi l'antieconomicità senza spiegare la differenza concettuale tra i due profili, la motivazione è affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto alle sole anomalie motivazionali che rendono inesistente o incomprensibile la decisione, non alla mera insufficienza argomentativa.
- L'antieconomicità della gestione può costituire indice dell'inattendibilità delle scritture contabili e fondare l'accertamento induttivo, ma il giudice deve spiegare in modo logicamente coerente perché gli elementi di anomalia non conducano a tale conclusione.
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