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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24749/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia riguarda alcuni immobili e terreni familiari. In primo grado gli attori avevano chiesto, in via principale, l'invalidità di una compravendita del 15 settembre 1957 e, in subordine, l'accertamento dell'usucapione; nel corso del giudizio avevano poi aggiunto anche domande di nullità della procura del 6 agosto 1950 e di un precedente atto di vendita del 7 maggio 1954, prospettando la violazione del divieto del patto commissorio e il conflitto di interessi del rappresentante. I convenuti avevano eccepito l'inammissibilità delle nuove domande, l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento e la mancanza dei presupposti dell'usucapione, sostenendo che la vendita del 1957 era stata effettuata sulla base di una procura e di una successiva scrittura privata che completavano il contenuto dell'incarico e che l'operazione serviva a recuperare un prestito non restituito. Il Tribunale aveva rigettato le domande degli attori ma aveva dichiarato d'ufficio la nullità dell'atto di vendita del 15 settembre 1957 per violazione degli artt. 2744 e 1344 c.c.; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che procura, mutuo e vendita fossero negozi collegati a fini di garanzia vietati dal patto commissorio e che la domanda di usucapione fosse nuova e quindi inammissibile in appello. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello; 2) violazione delle norme sul patto commissorio, sostenendo che mancassero contestualità, costrizione e sproporzione; 3) violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e giudicato interno, assumendo che la nullità fosse stata dichiarata o esaminata oltre i limiti consentiti; 4) violazione del contraddittorio e dell'art. 101 c.p.c., nonché erronea declaratoria di tardività della domanda di usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a contestare la sufficienza della motivazione, non più deducibile nei limiti attuali dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e comunque la motivazione d'appello era stata ritenuta solo sintetica ma non apparente. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che la censura tendeva a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità, e che comunque la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il nesso funzionale tra procura, mutuo e vendita, nonché l'effetto finale di trasferimento dei beni al creditore in caso di mancata restituzione del prestito, in violazione dell'art. 2744 c.c. Ha respinto il terzo motivo, chiarendo che il giudice può rilevare d'ufficio la nullità del contratto anche se era stata proposta domanda di annullamento e che, nel caso concreto, la nullità era stata in effetti già tematizzata nel contraddittorio di primo grado; non vi era quindi violazione di giudicato interno. Ha respinto anche il quarto motivo, affermando che il contraddittorio sulla nullità era stato comunque assicurato nella fase iniziale del processo e che la domanda di usucapione era tardiva in appello, potendo essere proposta già in primo grado anche quale difesa contro l'eventuale annullamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio è interpretato in senso funzionale e colpisce qualunque operazione negoziale che persegua il risultato concreto vietato, ossia la coercizione del debitore a trasferire un bene al creditore in caso di inadempimento.

  • art. 1344 c.c.

    La causa illecita per frode alla legge è richiamata in collegamento con l'operazione negoziale complessiva, quale strumento di aggiramento del divieto posto dall'art. 2744 c.c.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità è la sanzione applicabile al negozio che realizzi, anche indirettamente, un patto commissorio vietato o una causa illecita.

  • art. 1394 c.c.

    Il conflitto di interessi del rappresentante era stato prospettato in via alternativa dagli attori, ma il giudice di legittimità ha chiarito che la presenza di tale domanda non esclude il rilievo officioso della nullità.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il contraddittorio sulla nullità risulta rispettato quando la questione sia stata comunque introdotta nel processo e le parti abbiano avuto concreta possibilità di difendersi.

  • art. 112 c.p.c.

    Il rilievo d'ufficio della nullità non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché nella domanda di annullamento è implicitamente compresa la verifica dell'assenza di cause di nullità.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta la mera insufficienza motivazionale.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Il principio di raggiungimento dello scopo esclude la nullità dell'atto processuale quando la parte abbia comunque potuto svolgere le proprie difese sul punto controverso.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La prima memoria istruttoria è stata considerata dalla Corte territoriale come momento in cui la questione di nullità era stata comunque introdotta e dibattuta, nel rispetto del contraddittorio effettivo.

  • art. 345 c.p.c.

    La domanda di usucapione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in appello.

  • art. 369, comma 2, n. 8, c.p.c.

    La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata non comporta improcedibilità se il contenuto essenziale della decisione è comunque desumibile con certezza.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita la rivalutazione del fatto né la censura sulla mera insufficienza della motivazione, salvo il minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto se la sentenza espone le ragioni della decisione in modo intellegibile e non meramente apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. si applica in modo sostanziale e non formalistico: è nullo non solo il patto espresso, ma qualsiasi combinazione negoziale che, nel concreto, consenta al creditore di acquisire il bene del debitore in funzione di garanzia dell'obbligazione inadempiuta.
  • Per stabilire se ricorra un patto commissorio vietato, il giudice di merito deve valutare l'operazione nel suo complesso, considerando nesso funzionale tra gli atti, causa concreta, contesto fattuale ed effetto economico finale; in cassazione non è ammessa una richiesta di rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge.
  • La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio anche se la parte ha chiesto solo l'annullamento o altra diversa tutela, senza che ciò integri ultrapetizione, perché nella domanda di validità relativa del negozio è logicamente implicita la verifica della sua eventuale nullità.
  • Il contraddittorio sulla nullità è rispettato quando la questione sia stata in concreto introdotta nel processo e la controparte abbia avuto effettiva possibilità di difendersi; non occorre un formale richiamo se la questione è già stata tematizzata nel contraddittorio iniziale.
  • La domanda nuova proposta per la prima volta in appello è inammissibile; tuttavia, quando l'interesse a una domanda di usucapione sia già compatibile con il thema decidendum di primo grado, essa avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente già in quella sede.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti limiti della motivazione mancante, apparente o incomprensibile; non è più censurabile la mera insufficienza argomentativa.
  • La produzione di una copia autentica incompleta della sentenza impugnata non determina improcedibilità se il contenuto della decisione e l'oggetto della lite sono comunque ricostruibili con certezza dal testo disponibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoCompravenditaPossessoImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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