Cassazione Civile, Ordinanza n. 30152/2025 del 15/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per canoni dovuti in forza di un contratto di sublocazione di immobile alberghiero. L’ingiunta si era opposta deducendo di essere titolare di un controcredito di importo superiore, acquistato da una procedura fallimentare, e chiedendone l’accertamento e la compensazione con effetto estintivo del credito azionato. In primo grado l’opposizione era stata rigettata; in appello la società opponente aveva censurato la decisione, insistendo sulla fondatezza della domanda di accertamento del proprio credito e sulla sua idoneità alla compensazione. Nel ricorso per cassazione ha denunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omesso esame della domanda di accertamento del credito, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato di pronunciarsi sulla richiesta di accertare sussistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito, reiterata sin dal primo grado e in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura di omessa pronuncia fosse formulata in modo non idoneo, perché la ricorrente non aveva specificato il mantenimento della domanda o del motivo sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, onere necessario per denunciare validamente la violazione dell’art. 112 c.p.c. Inoltre ha osservato che la domanda di accertamento del controcredito, rimasta assorbita in primo grado e non devoluta correttamente in appello con specifico motivo di impugnazione, non poteva essere esaminata dal giudice di secondo grado, essendo preclusa dal giudicato interno formatosi sull’omissione di pronuncia del primo giudice. È rimasto assorbito il ricorso incidentale, dichiarato condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può essere denunciata solo se il ricorrente individua compiutamente il fatto processuale omesso e dimostra che la domanda o il motivo siano stati mantenuti fino alla precisazione delle conclusioni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia viene veicolato come error in procedendo, ma deve essere dedotto con allegazioni processuali specifiche e autosufficienti.
La compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice adito; se il credito è controverso in altro giudizio, non può esserne disposta la compensazione.
La sospensione necessaria non può essere invocata per aggirare la disciplina speciale della compensazione quando l’esistenza del controcredito sia oggetto di separato giudizio.
Anche la sospensione discrezionale resta esclusa ove si applichi la disciplina speciale della compensazione prevista dall’art. 1243 c.c.
Richiamato nei gradi di merito come norma sulla prova scritta dei contratti d’impresa; il Tribunale aveva ritenuto mancante la prova scritta del dedotto affitto di azienda.
È menzionato il procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata; per la liquidazione delle spese di tale fase è necessaria specifica documentazione depositata in cassazione.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale ai sensi della norma sul rito camerale accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Chi denuncia in cassazione un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve allegare in modo specifico che la domanda o il motivo siano stati effettivamente mantenuti fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; la mera riproduzione dell’atto introduttivo o dell’atto di appello non basta.
- La domanda di accertamento di un controcredito, se rimasta assorbita o non devoluta correttamente con un motivo specifico di gravame, non può essere esaminata dal giudice di appello e resta preclusa dal giudicato interno formatosi sull’omissione di pronuncia.
- Quando l’esistenza del controcredito opposto in compensazione è controversa e pendente in altro giudizio, non è ammissibile la compensazione giudiziale nel giudizio sul credito principale.
- La disciplina dell’art. 1243 c.c. prevale sulle regole generali di sospensione del processo: non è possibile usare gli artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c. per differire la decisione in attesa dell’accertamento del controcredito.
- La richiesta in cassazione di liquidazione delle spese relative al procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c. è esaminabile solo se accompagnata dal deposito degli atti e della documentazione necessaria a garantire il contraddittorio e il vaglio del giudice.
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