Cassazione Penale, Sentenza n. 48238/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado con plurime censure: 1) contestazione della ricostruzione probatoria e del travisamento delle intercettazioni rispetto alla ritenuta partecipazione del Rolla all'associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e cessione di stupefacenti (capo B1, art. 74 DPR 309/1990); 2) contestazione della valutazione relativa a due episodi di acquisto/trasporto di cocaina da Poviglio a Gela (capi B4 e B5, artt. 110 c.p. e 73 DPR 309/1990), sostenendo inesattezze temporali e mancata conclusione delle operazioni; 3) richiesta di riconoscimento della continuazione con pregresse condanne per reati commessi nel 2011; 4) censura del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute escluse per negazione della responsabilità e precedenti penali nonostante periodo di attività lecita decennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. E' stata confermata la motivazione della Corte d'appello: Rolla è stato ritenuto partecipante all'associazione (art. 74 DPR 309/1990) e responsabile di due episodi di acquisto/trasporto a fini di cessione di cocaina (artt. 110 c.p. e 73 DPR 309/1990). Altri capi sono stati dichiarati estinti per prescrizione in primo grado dopo riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990). La Cassazione ha ritenuto le valutazioni probatorie e le interpretazioni delle intercettazioni congrue e non manifestamente illogiche, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione con condanne pregresse (motivando la frattura temporale e l'autonomia delle condotte successive) e ha confermato la valutazione negativa sulle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La Corte ha ritenuto che la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti possa essere accertata anche su un periodo relativamente breve, purché dagli elementi acquisiti emerga l'esistenza di un sistema consolidato al quale gli agenti hanno fatto riferimento.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
comma 5 citato per la ipotesi di lieve entità
Articolo relativo ai reati di cui al testo unico stupefacenti; la Corte ha richiamato la fattispecie di lieve entità (comma 5) per la riqualificazione e la declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni capi.
Concorso di persone nel reato: gli episodi di acquisto/trasporto a fini di cessione sono stati ritenuti commessi in concorso con altro soggetto e valutati alla luce del contributo del Rolla.
Applicazione del concorso di cause/reati nelle valutazioni sanzionatorie e nella individuazione delle responsabilità concorrenti tra più agenti.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
La Corte ha richiamato il corretto parametro di sindacato della Cassazione sulla motivazione: controllo sulla effettività, non manifestità di illogicità o contraddittorietà, con divieto per la Cassazione di rielaborare il giudizio di merito sui fatti.
La Corte ha ricordato che il giudice può valorizzare, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, l'elemento che ritiene prevalente tra quelli indicati dall'art. 133; pertanto la negazione delle attenuanti può fondarsi anche su un solo elemento probante ritenuto decisivo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non rielabora il giudizio di fatto: può sindacare la motivazione solo se è manifestamente illogica, contraddittoria o priva di effettività; non è luogo per una diversa lettura probatoria.
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere accertata anche su comportamenti osservati in un arco temporale limitato, purché emerga un "sistema" collaudato e riferimenti concreti all'organizzazione.
- Le intercettazioni telefoniche e i riscontri sugli spostamenti possono essere valutati insieme per inferire il ruolo di un indagato nell'approvvigionamento e nella logistica del traffico; contestazioni sulla trascrizione o su interpretazioni alternative sono difficili da sostentare in Cassazione se il merito ha motivato compiutamente.
- La continuazione tra reati (cumulo giuridico) può essere esclusa quando esista una frattura temporale significativa o quando i reati successivi siano logicamente riconducibili a dinamiche autonome e non a un unico disegno criminoso unitario.
- Per le attenuanti generiche il giudice può considerare come prevalente anche un solo elemento (es. gravità del fatto, personalità, precedenti, mancata collaborazione); la sola negazione della responsabilità non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti.
- La riqualificazione in ipotesi di lieve entità e la prescrizione possono estinguere singoli capi anche se altri reati collegati permangono; occorre valutare tempi e qualifiche processuali per l'effetto prescrizione.
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