Cassazione Penale, Sentenza n. 30609/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per molteplici capi di imputazione. Il ricorrente deduce quattro motivi principali: 1) violazione processuale e inutilizzabilità delle intercettazioni per la consegna "tardiva" dei file audio richiesti dalla difesa (istanza del 14/11/2024, copia consegnata il 02/12/2024) e contestata carenza di tempestività/urgenza nella risposta del P.M.; 2) violazione dell'art. 523, comma 5, c.p.p. in quanto la difesa non avrebbe potuto intervenire per ultima nel procedimento camerale; 3) vizio di motivazione e insufficienza degli indizi (gravità indiziaria) con riferimento ai capi 36), 37), 38), 58) e 61) riguardanti cessioni di stupefacenti e la partecipazione a reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 — censurate interpretazioni di espressioni intercettate quali "cugino", "noi", "uno è arrestato" e valorizzazione di elementi ambigui; 4) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione di associazione mafiosa), per insufficiente prova del collegamento o della consapevolezza della caratura mafiosa dei referenti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in gran parte, ma ha parzialmente accolto il terzo motivo con conseguente annullamento limitato: 1) Primo motivo (consegna file audio): rigettato. La Corte ha ritenuto che la difesa non avesse specificato l'urgenza dell'istanza né chiesto un termine per l'esame dei file una volta consegnati; pertanto il ritardo non è stato considerato ingiustificato e le intercettazioni sono state ritenute utilizzabili. 2) Secondo motivo (art. 523, comma 5 c.p.p.): inammissibile per manifesta infondatezza; la disciplina dell'art. 523, comma 5, c.p.p. si applica al dibattimento e non al procedimento in camera di consiglio. 3) Terzo motivo (gravità indiziaria): parzialmente fondato. La Corte ha ritenuto insufficiente e poco persuasiva la motivazione del Tribunale con riferimento ai capi 36), 37), 38), 58) e 61) perché basata su intercettazioni ambigue e congetture non idonee all'individuazione dell'imputato; conseguentemente ha annullato l'ordinanza limitatamente a tali capi e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Quanto al resto delle contestazioni, compresa la partecipazione al sodalizio e le imputazioni principali ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale non manifestamente illogica e sufficiente a sostenere il giudizio di gravità indiziaria in ragione dei "facta concludentia" (contatti continui, ruoli nella coltivazione, divisione della produzione, corruzione del militare). 4) Quarto motivo (aggravante 416-bis.1): inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare. P.Q.M.: annullamento limitato ai capi 36), 37), 38), 58) e 61) e rinvio per nuovo esame; nel resto rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 523, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che garantisce il diritto dell'imputato e del difensore di parlare per ultimi nel dibattimento; la Corte ha interpretato la norma come applicabile solo al dibattimento e non ai procedimenti in camera di consiglio
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rinvio per nuovo esame da parte del giudice a fronte di annullamento parziale: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di questa disposizione
Norma relativa alle cessioni di sostanze stupefacenti; la Corte ha valutato l'insufficienza di singoli atti intercettati a provare, con la gravità indiziaria richiesta, la responsabilità dell'indagato per specifiche cessioni
Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che la partecipazione può essere provata anche mediante facta concludentia (contatti continuativi, basi logistiche, divisione dei compiti, contributi alla coltivazione) e che anche il contributo a singole fattispecie può rivelare il vincolo associativo
Aggravante per condotte agevolatrici di associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione su tale aggravante fosse priva di interesse processuale in assenza di impatto sulla misura cautelare
Massime di principio
- Richiesta di copia di intercettazioni: la difesa deve formulare istanze tempestive e specifiche indicando i file/rilevazioni d'interesse e dichiarando l'urgenza quando l'istanza è finalizzata al riesame della misura cautelare; la mancata specificazione può giustificare la consegna in prossimità dell'udienza senza che ciò renda automaticamente inutilizzabili gli atti
- Consegnati i file in prossimità dell'udienza, il difensore ha l'onere di chiedere al giudice un termine per l'esame o altro rimedio processuale; la semplice ricezione tardiva senza istanze integrative può indebolire la doglianza
- Art. 523, comma 5, c.p.p.: non si applica ai procedimenti in camera di consiglio; il diritto a concludere per ultimi riguarda il dibattimento pubblico
- Intercettazioni ambigue (termini generici come "cugino", "noi", "uno è arrestato"): per sostenere la gravità indiziaria e l'individuazione dell'autore occorrono elementi di contesto e convergenza probatoria (telefonate/contatti ulteriori, elementi visivi, movimenti economici, corrispondenza temporale) e non solo deduzioni basate su presunzioni deboli
- Per far valere insufficienza della gravità indiziaria conviene contestare punto per punto la connessione fra singola intercettazione e la responsabilità dell'indagato, richiedendo, se necessario, la produzione dei file originali, la trascrizione completa, e evidenziando alternative interpretative coerenti
- Quando si impugna un'aggravante (es. agevolazione mafiosa), verificare preliminarmente se l'esito favorevole inciderebbe sulla legittimità o durata della misura cautelare: in assenza di effetto concreto sull'ordinanza cautelare l'impugnazione può essere dichiarata priva di interesse
- In caso di annullamento parziale per carenze motivazionali, il rinvio al giudice di merito può comportare un nuovo esame dei capi annullati senza comunque pregiudicare le altre misure confermate; preparare documentazione e richieste probatorie mirate per il nuovo esame
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