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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28705/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

La lite nasce da un processo fallimentare durato dal 1995 al 2019. Alcuni creditori ammessi al passivo hanno chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio presupposto, assumendo un ritardo complessivo di 17 anni. In fase monitoria era stato loro riconosciuto un indennizzo, con importi differenziati tra i ricorrenti; su opposizione del Ministero, però, la Corte d’appello ha integralmente rigettato le domande, ritenendo che la particolare complessità della procedura fallimentare, unitamente alla scarsa o nulla possibilità di soddisfacimento del credito, escludesse il diritto all’indennizzo. In cassazione i soccombenti hanno proposto cinque motivi: i primi due contestavano l’esclusione dell’equa riparazione in ragione della complessità della procedura; il terzo censurava l’imposizione ai ricorrenti dell’onere di provare il danno non patrimoniale; il quarto denunciava un vizio dell’accoglimento dell’opposizione ministeriale fondato su argomenti considerati in motivazione come infondati; il quinto contestava la liquidazione delle spese forfettarie in favore dell’Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la complessità delle procedure fallimentari può giustificare soltanto un’estensione del termine di ragionevole durata fino a un massimo di sette anni, ma non consente di escludere l’indennizzo quando il processo superi tale soglia.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    La complessità della procedura fallimentare può incidere sulla valutazione della durata ragionevole, ma non fino al punto da escludere integralmente l’equa riparazione se il processo eccede il limite massimo ritenuto ragionevole dalla giurisprudenza.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato quale parametro convenzionale del diritto a un processo di durata ragionevole e all’equa riparazione per la sua violazione.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    È evocato nel motivo di ricorso, in relazione alla tutela del credito ammesso al passivo.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale della ragionevole durata del processo.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato come norma di raccordo con gli obblighi convenzionali di durata ragionevole del processo.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per censurare l’imposizione ai ricorrenti dell’onere di provare il danno non patrimoniale.

  • art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89

    È richiamato nel quarto motivo per denunciare un vizio dell’accoglimento dell’opposizione ministeriale.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel quarto motivo per dedurre ultrapetizione o vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 125 c.p.c.

    È richiamato nel quarto motivo in relazione ai vizi del provvedimento opposto.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato nel quinto motivo per contestare la liquidazione del rimborso forfettario delle spese in favore dell’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nelle procedure fallimentari complesse, la durata ragionevole del processo può essere estesa rispetto alla soglia ordinaria, ma la complessità non legittima l’esclusione totale dell’equa riparazione quando la durata ecceda il limite massimo ritenuto tollerabile dalla giurisprudenza.
  • Ai fini della legge Pinto, la scarsa o nulla probabilità di soddisfacimento del credito ammesso al passivo non è di per sé idonea a negare il diritto all’indennizzo per irragionevole durata del processo.
  • Il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo non può essere escluso ponendo indebitamente a carico del creditore istante un onere probatorio incompatibile con la struttura della tutela indennitaria.
  • Quando il giudice accoglie l’opposizione avverso il decreto di equa riparazione, la decisione deve essere coerente con le effettive ragioni poste a fondamento dell’opposizione e con i principi applicabili alla materia.
  • La complessità delle procedure concorsuali rileva solo come fattore di modulazione della durata ragionevole, non come causa di totale sterilizzazione del diritto all’equa riparazione oltre una certa soglia temporale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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