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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11112/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva domandato il nulla osta al ricongiungimento familiare, istanza respinta dalla Prefettura per ritenuta inattendibilità dei dati reddituali necessari a sostenere il rapporto di lavoro domestico su cui la domanda si fondava. Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso contro il diniego, osservando che non era stata provata né la percezione da parte del richiedente di una retribuzione mensile di euro 850,00 né la composizione del nucleo familiare convivente, rendendo superfluo verificare la capacità reddituale del datore di lavoro. In appello il richiedente sosteneva invece che i redditi del nucleo familiare del datore di lavoro, comprensivo anche del fratello convivente, erano sufficienti a dimostrare la sostenibilità del rapporto di lavoro. La Corte d'appello confermava la decisione, richiamando le ragioni del primo giudice e aggiungendo che le allegazioni reddituali erano gravemente dubbie e non adeguatamente documentate. Con il primo motivo di ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente della sentenza d'appello, perché essa avrebbe aderito in modo generico alla decisione di primo grado senza esame critico. Con il secondo motivo si denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte considerato le dichiarazioni reddituali del nucleo familiare del datore di lavoro relative agli anni 2019-2022, che secondo il ricorrente avrebbero consentito la retribuzione del collaboratore domestico.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che il Tribunale aveva fondato il rigetto anche e soprattutto su una ragione decisoria autonoma, non specificamente censurata in appello, e cioè la mancata prova della composizione del nucleo familiare del richiedente e dell'ammontare dei redditi effettivamente percepiti. La Corte d'appello aveva quindi legittimamente richiamato tale ratio decidendi, senza necessità di una motivazione specifica su un punto non devoluto. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ricordato che, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; nella specie, le censure miravano in realtà a contestare l'insufficienza argomentativa e non un fatto storico decisivo non esaminato. È stato pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che il vizio va ricondotto alla mancanza assoluta o apparente di motivazione, non alla mera insufficienza argomentativa

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la sua violazione è prospettabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non già insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale

  • d.l. n. 83 del 2012, art. 54

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il vizio motivazionale deducibile in cassazione

  • l. n. 134 del 2012

    ha convertito con modificazioni il d.l. n. 83 del 2012, confermando la nuova formulazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza sia del tutto priva di motivazione o si presenti come mera apparenza, non quando il ricorrente contesti la sufficienza o logicità del ragionamento seguito dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più consentito dedurre l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione; è invece necessario individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, che sia stato completamente omesso nell'esame del giudice di merito.
  • Quando la decisione di primo grado è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata in appello, il giudice di secondo grado può richiamarla senza ulteriore analitica motivazione e tale ratio resta insensibile alle censure formulate per la prima volta in cassazione.
  • L'omissione di allegazioni o prove su presupposti essenziali della domanda rende irrilevante l'esame di fatti ulteriori o di documentazione relativa ad aspetti secondari del rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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