Sentenza n. 1385/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva dell’informazione antimafia interdittiva, del -OMISSIS- notificata in pari data a mezzo pec, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS-, ha disposto il rigetto della istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori non soggetti al rischio di inquinamento mafioso, c.d. White List, della Prefettura di-OMISSIS-; unitamente a tutti gli altri atti connessi, presupposti e/o conseguenziali, ivi comprese la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di-OMISSIS- del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) e la nota della Questura di-OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- nonché alle richieste di informazione antimafia non conosciute perché non citate e di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e conseguente diniego di iscrizione nella White List prefettizia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella White List, deducendo: lo sconfinamento funzionale del Gruppo Interforze Antimafia, che avrebbe svolto un ruolo decisorio anziché meramente istruttorio-consultivo; la violazione del contraddittorio, per omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego e per limitazione dell'accesso difensivo; l'omessa valutazione dei presupposti per la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011; il difetto di istruttoria e motivazione circa le concrete modalità di possibile condizionamento mafioso; l'assenza di incrementi economici sintomatici di infiltrazione; la violazione del principio di proporzionalità e della libertà d'impresa; errori di identificazione soggettiva e travisamento dei fatti. La società ha inoltre dedotto, solo con memoria successiva, l'incompetenza funzionale del Viceprefetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego di iscrizione nella White List sia soggetto ai medesimi principi dell'interdittiva antimafia e che la misura abbia natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, essendo sufficiente un pericolo concreto di tentativo di infiltrazione valutato secondo un criterio probabilistico e sulla base del quadro indiziario complessivo. Il Gruppo Interforze Antimafia ha svolto una funzione istruttorio-consultiva, mentre la Prefettura ha effettuato un'autonoma e articolata valutazione, adeguatamente motivata. Sono state ritenute rispettate le garanzie partecipative, poiché la società aveva ricevuto il preavviso di diniego, presentato osservazioni e visto tali osservazioni richiamate e valutate nel provvedimento; la richiesta di accesso era inoltre successiva all'interdittiva. Il quadro indiziario è stato giudicato grave, attuale e coerente, in ragione dei reiterati rapporti dell'amministratore con esponenti della criminalità organizzata, dei rapporti del dipendente con gli stessi ambienti, dei contratti relativi a beni strumentali stipulati con un esponente mafioso e della continuità organizzativa ed economica tra la società ricorrente e una precedente impresa operante nel medesimo settore. Tali elementi, considerati unitariamente, giustificavano la prognosi di rischio infiltrativo e rendevano non applicabile la prevenzione collaborativa, anche senza una motivazione espressa specificamente dedicata alla sua esclusione, purché questa emerga dalle ragioni dell'interdittiva. Le doglianze sull'incompetenza del Viceprefetto sono state dichiarate inammissibili perché tardive e ampliative del thema decidendum. È stata respinta anche la richiesta di integrazione istruttoria. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 84, 85 e 91 d.lgs. 159/2011
Le informazioni antimafia possono fondarsi su elementi indiziari e sintomatici, valutati unitariamente, idonei a evidenziare un tentativo di infiltrazione mafiosa.
La Prefettura esercita il potere di valutazione del rischio infiltrativo, potendo avvalersi del Gruppo Interforze Antimafia; la misura è preventiva e non richiede l'accertamento di responsabilità penali.
La prevenzione collaborativa costituisce misura alternativa all'interdittiva per situazioni di condizionamento occasionale; l'esclusione può risultare implicitamente dalle ragioni poste a fondamento dell'interdittiva, purché la qualificazione della non occasionalità sia logicamente sostenibile.
artt. 3, 6, 10-bis e 22-25 l. 241/1990
Le garanzie di partecipazione risultano rispettate quando il destinatario riceve il preavviso, presenta osservazioni e il provvedimento dà conto delle stesse; l'accesso successivo all'adozione dell'interdittiva non dimostra una lesione del contraddittorio procedimentale.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.
Una censura proposta per la prima volta con memoria depositata in prossimità dell'udienza è tardiva e, se amplia i motivi originari, inammissibile.
Massime di principio
- Il diniego di iscrizione nella White List è sottoposto ai medesimi principi dell'interdittiva antimafia, poiché entrambe le misure perseguono finalità preventive di tutela dell'ordine pubblico economico, della concorrenza e del buon andamento dell'amministrazione.
- L'interdittiva antimafia non richiede l'accertamento di responsabilità penali: è sufficiente un quadro indiziario complessivo, attuale e coerente, dal quale, secondo la regola del più probabile che non, emerga il pericolo concreto di un tentativo di infiltrazione mafiosa finalizzato a condizionare l'impresa.
- Il Gruppo Interforze Antimafia può svolgere attività istruttorio-consultiva e di monitoraggio; non vi è violazione della competenza prefettizia quando il Prefetto valuta autonomamente gli elementi acquisiti e formula una motivazione propria, anche senza disporre ulteriori accessi o accertamenti.
- La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 è alternativa all'interdittiva nei casi in cui il pericolo di condizionamento sia occasionale; la sua mancata applicazione non richiede necessariamente una motivazione autonoma, purché dalle ragioni dell'interdittiva emerga logicamente la stabilità o intensità del pericolo e il giudice possa verificarne la coerenza.
- Una censura nuova, proposta per la prima volta con una memoria successiva al ricorso e non dedotta neppure nella fase procedimentale, è inammissibile quando sia tardiva e ampli il thema decidendum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →