Cassazione Civile, Ordinanza n. 19835/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di acquisto immobiliare in cui due soggetti avevano sottoscritto una promessa di vendita per l'acquisto da terzi di un immobile, versando euro 40.000 a titolo di caparra confirmatoria. Successivamente fu sottoscritta una scrittura privata con cui uno dei due rinunciava a proseguire l'acquisto e cedeva la propria posizione a un terzo, il quale assumeva l'impegno di restituire la somma secondo un piano di rientro o, in alternativa, di far entrare il rinunciante in società. Poco dopo veniva stipulato l'atto definitivo di compravendita con dichiarazione di nomina del terzo ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c. e con dichiarazione di nulla aver più a pretendere. Il ricorrente sosteneva che la scrittura separata contenesse un autonomo impegno restitutorio assunto in realtà dall'altra stipulante, senza spendita del nome del terzo, e che tale impegno fosse rimasto insoluto. In primo grado e in appello la domanda veniva respinta. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su un fatto estintivo non eccepito, cioè l'adempimento dell'obbligazione; 2) violazione degli artt. 1230, 1351, 2697 e 2932 c.c., contestando l'interpretazione degli scritti negoziali e la ritenuta estinzione dell'obbligazione per effetto della quietanza liberatoria contenuta nel definitivo; 3) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e, in subordine, per motivazione apparente o mancante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non coglievano la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva deciso non sulla base di un'eccezione in senso stretto o dell'allegato adempimento, ma in base all'interpretazione complessiva degli atti e alla ritenuta volontà delle parti di definire integralmente i rapporti mediante la scrittura separata e la dichiarazione liberatoria contenuta nel definitivo. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo, osservando che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato al solo minimo costituzionale e che, nella specie, non vi era alcun contrasto irriducibile o motivazione meramente apparente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo come base del ricorso introduttivo sommario in primo grado
la censura è stata ritenuta non pertinente perché la decisione di merito non si fondava su un'eccezione non proposta, ma sull'interpretazione degli atti
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza e per il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è censurabile solo se manca, è apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile
invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa estinzione/modificazione dell'obbligazione, ma senza accoglimento
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della scrittura rispetto al preliminare
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova
richiamato dal ricorrente in relazione al preliminare e ai suoi effetti
richiamati per la dichiarazione di nomina del terzo acquirente
art. 156, secondo comma, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza in presenza di vizi della motivazione
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
base normativa dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inconferente se la decisione di merito si fonda sull'interpretazione del regolamento negoziale e non sull'accoglimento di un'eccezione in senso stretto non proposta dalla controparte.
- L'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica; non è consentito sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa, ancorché plausibile, interpretazione del testo negoziale.
- Quando più scritti negoziali sono tra loro funzionalmente collegati, il giudice può ricostruire la volontà complessiva delle parti valorizzando il contenuto sistematico degli atti, anche ai fini dell'estinzione o della definizione dei rapporti obbligatori reciproci.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità.
- La mera prospettazione di una lettura alternativa degli atti o della motivazione di merito non integra di per sé un vizio di legittimità se la sentenza impugnata rende comprensibile la ratio decidendi e consente di individuare la statuizione adottata.
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