Cassazione Civile, Ordinanza n. 21624/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto nel 2005 dinanzi al Tribunale di Rimini da una società immobiliare che, in relazione a due fondi confinanti, chiedeva: l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo della controparte; l'accertamento dell'usucapione di una servitù di veduta; e, connessamente, il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale accolse solo in parte le domande, ordinando l'arretramento del fabbricato in costruzione della controparte alla distanza di tre metri dal fabbricato dell'attrice, e rigettando le altre pretese. In appello la controparte impugnò la decisione, proponendo a sua volta appello incidentale l'attrice. La Corte d'appello di Bologna dichiarò invece l'avvenuto usucapione, in favore dell'attrice, della servitù di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale, rigettando le ulteriori domande. La ricorrente ha quindi proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che il Tribunale avesse disposto l'arretramento ex art. 873 c.c. nonostante tale domanda non fosse stata proposta; 2) violazione delle norme sull'usucapione delle servitù, contestando il rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio carrabile e la valutazione delle prove; 3) violazione delle norme sull'usucapione della servitù di veduta, contestando il mancato riconoscimento del diritto per difetto di prova delle caratteristiche della terrazza e del possesso ventennale; 4) omessa pronuncia sulla domanda di svincolo e restituzione della cauzione fideiussoria prestata in sede cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la domanda di arretramento per violazione delle distanze tra fabbricati non risultava ritualmente proposta e, comunque, le distanze tra fabbricati e le distanze dalle vedute hanno presupposti diversi, sicché il giudice di primo grado non poteva pronunciare su una domanda non devoluta. Ha rigettato anche il secondo motivo, rilevando che la servitù di passaggio carrabile non era stata provata per mancanza di opere apparenti idonee a dimostrare l'asservimento e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il terzo motivo, perché la Corte territoriale aveva correttamente richiesto la prova del possesso utile all'usucapione per l'intero ventennio e aveva accertato, sulla base della c.t.u., la mancanza di prova di un terrazzo con caratteristiche idonee nel periodo rilevante. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché il provvedimento di svincolo della cauzione non ha natura decisoria ed è quindi insuscettibile di ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare su una domanda non ritualmente proposta; la condanna all'arretramento ex art. 873 c.c. è viziata se non devoluta dalle conclusioni dell'attrice.
La disciplina delle distanze tra costruzioni ha presupposti e finalità diversi rispetto alla disciplina delle distanze dalle vedute; non è sovrapponibile a quest'ultima ai fini della decisione.
L'usucapione delle servitù richiede i presupposti propri del diritto di servitù e, per quelle non apparenti/discontinue, la prova dei relativi requisiti non può essere surrogata da semplici allegazioni.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'usucapione, ma la Corte non ne ha tratto una regola autonoma, limitandosi a ritenere assente la prova del possesso utile.
Per l'usucapione è necessario il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; la Corte ha escluso la prova del possesso ventennale utile alla servitù di veduta.
Le censure che mirano a una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione perché tendono a un nuovo esame del merito.
La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È invocato per contestare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del fatto.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova e alle difese, senza che la Corte vi riconosca un autonomo rilievo decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le violazioni di legge dedotte non possono mascherare richieste di riesame del merito.
Richiamato per il procedimento camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La domanda giudiziale deve risultare ritualmente e chiaramente proposta nelle conclusioni: il giudice non può attribuire un bene della vita diverso o più ampio rispetto a quello devoluto, pena ultrapetizione.
- La disciplina delle distanze tra costruzioni e quella delle distanze dalle vedute rispondono a finalità diverse e non sono fungibili; una domanda fondata su una di esse non consente di decidere automaticamente sull'altra.
- L'usucapione di una servitù richiede la prova rigorosa del possesso corrispondente all'esercizio del diritto per il tempo di legge e, per le servitù non apparenti o discontinue, la dimostrazione dei relativi indici oggettivi non può essere supplita da mere presunzioni di comodo.
- La valutazione della sussistenza di opere apparenti, del nesso di asservimento e dell'attendibilità delle risultanze istruttorie è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- Per l'usucapione della servitù di veduta occorre provare non solo l'esistenza attuale dell'opera, ma la sua idoneità a consentire inspectio e prospectio per l'intero periodo ventennale rilevante.
- I provvedimenti che riguardano lo svincolo di una cauzione prestata in sede cautelare, se privi di natura decisoria, non sono autonomamente impugnabili con ricorso per cassazione.
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