Cassazione Penale, Sentenza n. 17349/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 24/10/2023 che confermava la condanna di primo grado (reato ex artt. 633 e 639-bis c.p.). I motivi principali dedotti erano: (i) vizio di motivazione e contrasto tra dispositivo e motivazione con richiesta di rettifica ex art. 619 c.p.p., perché in motivazione la Corte di appello riduceva la pena (a mesi otto e euro 70 di multa) pur affermando di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, mentre il dispositivo confermava la pena di primo grado (anni 1 e euro 103); (ii) doglianza per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità speciale ex art. 131-bis c.p., per aver ritenuto la Corte di appello l'abitualità della condotta sulla base dei due accessi all'appartamento nei giorni 22 e 24/10/2018; (iii) impugnazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati solo rispetto al primo, secondo, quinto e sesto motivo (connessi tra loro) e ha annullato la sentenza impugnata unicamente nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto, con preventiva verifica della meritevolezza o meno delle circostanze attenuanti generiche. Ha dichiarato manifestamente infondati i motivi relativi all'art. 131-bis (terzo e quarto motivo) e ha dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi, rendendo irrevocabili le affermazioni di responsabilità. Pertanto la condanna sostanziale è confermata, mentre la determinazione della pena è rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Norma relativa al reato contestato; la sentenza conferma la responsabilità ex questa fattispecie insieme all'art. 639-bis
Norma che integra il reato di ricettazione/appropriazione impropria in relazione ai fatti; utilizzata per definire la fattispecie contestata
Causa speciale di non punibilità per fatti di particolare tenue entità commessi in assenza di abitualità: la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile la causa per la presenza di elementi valutati come indicativi di propensione criminosa e non di condotta occasionale
Norma che consente la rettifica del dispositivo in caso di contrasti tra motivazione e dispositivo: la Corte di cassazione ha rilevato la contraddittorietà ma ha optato per l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio, anziché una semplice rettifica
Richiamato in relazione alla mancata richiesta di discussione orale; il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
Richiamato per i limiti dell'enunciazione dei motivi nella motivazione della cassazione; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti strettamente necessari per motivare
Massime di principio
- Se la motivazione della sentenza di appello riduce la pena ma nello stesso tempo nega le circostanze attenuanti generiche, può configurarsi una contraddizione che legittima l'intervento della Cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio.
- Quando la Corte di appello diminuisce la pena senza motivare esplicitamente il riconoscimento di circostanze attenuanti, il giudice di legittimità può annullare e rinviare per una nuova determinazione della pena anziché procedere a mera rettifica formale.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o pericolo e dell'assenza di abitualità: due contestazioni ravvicinate possono legittimare la valutazione di non occasionalità e quindi l'esclusione della causa.
- La conferma della responsabilità sostanziale e la sola rimozione di vizi relativi alla determinazione della pena è una soluzione frequente: le questioni di merito sulla colpevolezza, se non vizi procedurali, restano definitive se dichiarati inammissibili.
- In casi simili, il difensore dovrebbe chiedere espressamente la rettifica del dispositivo (art. 619 c.p.p.) e, in alternativa, motivare in modo circostanziato la necessità di riconoscere le circostanze attenuanti o la causa di non punibilità per evitare rimesse sul solo punto della pena.
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