Cassazione Civile, Ordinanza n. 01311/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità amministrativa aveva irrogato una sanzione per violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f), TULPS, ritenendo che il soggetto avesse consentito nel proprio esercizio commerciale l’uso di sei apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS senza la prescritta licenza di polizia. L’opposizione di primo grado era stata rigettata; l’appello era stato dichiarato improcedibile perché il ricorrente, dopo la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, non aveva notificato ricorso e decreto alla controparte. In cassazione, il ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme su notificazioni e comunicazioni processuali, assumendo che la comunicazione del decreto fosse invalida perché effettuata solo all’indirizzo PEC di uno dei difensori, nonostante fossero stati nominati più difensori e indicati più domicili digitali; (2) violazione delle norme sulla rimessione in termini, sostenendo che la mancata notificazione fosse dipesa da causa non imputabile, derivante dall’asserita irregolarità della comunicazione di cancelleria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in presenza di una pluralità di difensori, la comunicazione del provvedimento di cancelleria ad uno solo di essi è sufficiente a produrre i suoi effetti, salvo diversa e specifica indicazione di un domicilio esclusivo, che nel caso non risultava. Conseguentemente, la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione d’udienza restava imputabile alla parte, e non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110, comma 9, lett. f), TULPS
Norma sanzionatoria richiamata per la violazione contestata, consistente nell’aver consentito l’uso di apparecchi da gioco senza licenza di polizia.
Individua gli apparecchi la cui utilizzazione era stata consentita nel locale dell’opponente.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di notifiche/comunicazioni processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla comunicazione degli atti del processo.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità/irritualità della comunicazione nonostante il raggiungimento dello scopo.
Disciplina il rito dell’appello nel processo del lavoro e la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza; la Corte ne conferma l’applicazione ai fini della procedibilità dell’appello.
Richiamato nel primo motivo in tema di comunicazioni processuali.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al procedimento di appello.
Invocato a sostegno della richiesta di rimessione in termini per causa non imputabile.
Richiamato nel secondo motivo come norma processuale connessa alla mancata comparizione e ai rinvii d’udienza.
Richiamato con riferimento al rinvio dell’udienza per mancata comparizione delle parti.
Utilizzato dalla Corte, in via analogica/di principio, per affermare che la comunicazione ad uno solo dei difensori costituiti è sufficiente.
Richiamato nel passaggio giurisprudenziale che esclude, nel rito del lavoro, la concessione di un termine per rinnovare la notifica mancante.
Richiamato nel precedente di legittimità per escludere l’assegnazione di un termine per nuova notificazione nel caso di omissione.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato quale parametro dell’interpretazione costituzionalmente orientata e della ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando una parte nomina più difensori, la comunicazione di cancelleria effettuata ad uno solo di essi è in linea di principio idonea a produrre effetti, salvo che risulti una specifica ed esclusiva elezione di domicilio o di indirizzo per le comunicazioni.
- La natura congiuntiva o disgiuntiva del mandato a pluralità di difensori rileva nei rapporti interni tra parte e difensori, ma non rende invalida verso l’ufficio la comunicazione o notificazione fatta ad uno soltanto dei procuratori costituiti.
- Nel rito del lavoro, l’omessa notificazione al convenuto/appellato del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza determina improcedibilità dell’impugnazione; la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile, che deve essere effettivamente dimostrata.
- La rimessione in termini non può essere utilizzata per sanare una mera inerzia della parte quando la mancata notificazione non sia dipesa da un errore imputabile all’ufficio o comunque da un impedimento esterno riconosciuto come non imputabile.
- In presenza di consolidati precedenti di legittimità, la disciplina delle comunicazioni processuali deve essere letta in modo coerente con il raggiungimento dello scopo dell’atto e con l’esigenza di ragionevole durata del processo.
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