Cassazione Civile, Ordinanza n. 25039/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'ente pagatore, di una somma differenziale di euro 53,22 relativa a un contributo per la campagna olearia 2003/2004. In appello il produttore aveva contestato la trattenuta operata dall'ente su un maggior credito di euro 2.659,87, trattenuta che l'ente aveva giustificato come recupero di importi indebitamente erogati in anni precedenti a seguito della determinazione U.E. del 29.4.2005, con la quale era stato escluso il superamento del limite QNMG per le annate 1998/1999 e 1999/2000. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: violazione della disciplina comunitaria sulla prescrizione del recupero degli indebiti e vizio motivazionale; violazione dell'art. 320 c.p.c. in relazione all'eccepita prescrizione; violazione delle norme UE e della l. n. 898/1986, con motivazione apparente; violazione delle norme sul recupero e omesso esame di un fatto decisivo; violazione dell'art. 2967 c.c. Il ricorrente ha inoltre insistito sulla distinzione tra produzioni controllate e dichiarate, sul decorso della prescrizione e sull'asserita illegittimità della compensazione operata dall'ente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva la disciplina dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2988/1995, applicabile anche agli aiuti comunitari in agricoltura, che prevede un termine ordinario di quattro anni per il recupero degli importi indebitamente percepiti, salvo termini settoriali più brevi o termini nazionali più lunghi. Ha precisato che nell'ordinamento italiano l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è soggetta al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre è estraneo il richiamo all'art. 28 l. n. 689/1981, riferito alle sole sanzioni amministrative. Ha poi osservato che, comunque, il termine non poteva decorrere prima della determinazione U.E. del 29.4.2005 e che, in mancanza di atti interruttivi, la prescrizione era comunque cessata con la compensazione effettuata dall'ente, che aveva dato origine alla lite. La Corte ha inoltre ribadito la legittimità del recupero pro quota degli aiuti erogati in eccesso, mediante riallineamento della produzione ammessa al beneficio al quantitativo nazionale massimo garantito, e ha ritenuto irrilevanti l'affidamento del beneficiario e la buona fede rispetto a somme qualificabili come indebito oggettivo. Le ulteriori censure sul criterio di calcolo sono state considerate generiche o prive di specifica contestazione in fatto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 Reg. CE n. 2988/1995
Fissa in via generale il termine quadriennale per il recupero dei vantaggi indebitamente percepiti a carico del bilancio comunitario, salvo termini settoriali più brevi o termini nazionali più lunghi.
art. 49 Reg. CE n. 2419/2001
Richiamato dal ricorrente; la Corte non lo pone a fondamento della decisione e considera prevalente la disciplina generale sul recupero degli indebiti.
art. 73 Reg. CE n. 796/2004
Richiamato dal ricorrente; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto perché la disciplina invocata non si applica alla fattispecie olearia dedotta.
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione all'eccezione di prescrizione; la censura è respinta perché la prescrizione è comunque infondata nel merito.
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, nell'ordinamento italiano, si prescrive nel termine ordinario decennale.
È ritenuto non applicabile al recupero dell'indebito, perché riguarda esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse.
art. 3, comma 5, L. n. 231/2005
Richiamato come indice della compatibilità della compensazione dei contributi comunitari con l'ordinamento interno.
art. 3 Reg. CE n. 1788/2003
Richiamato per affermare l'obbligo dello Stato membro di adottare ogni possibile mezzo per il recupero dei crediti comunitari.
art. 3, comma 5-duodecies, d.l. n. 182/2005 conv. in L. n. 231/2005
La previsione di impignorabilità non impedisce il recupero da parte degli organismi pagatori dei pagamenti indebiti.
Non opera rispetto alla compensazione impropria, quindi non impedisce il recupero mediante compensazione dell'indebito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del rilievo finale sulla sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti, il termine ordinario di prescrizione è quello quadriennale previsto dal regolamento comunitario generale, salvo che una disciplina settoriale preveda un termine più breve o che il diritto interno stabilisca un termine più lungo e compatibile con il diritto dell'Unione.
- Nel sistema italiano, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo soggiace al termine decennale dell'art. 2946 c.c.; non si applica invece la disciplina speciale delle sanzioni amministrative quando il recupero abbia ad oggetto la sola restituzione di somme indebitamente erogate.
- La prescrizione del diritto al recupero non può iniziare a decorrere prima del momento in cui l'indebito è concretamente determinabile sulla base del provvedimento o della decisione comunitaria che ridetermina il limite di spettanza dell'aiuto.
- Il recupero degli aiuti agricoli erogati in eccesso può avvenire mediante compensazione pro quota, quale modalità di riallineamento tra quanto già corrisposto e il nuovo importo unitario derivante dalla determinazione del quantitativo massimo ammesso.
- La natura di indebito oggettivo delle somme percepite oltre il limite comunitario esclude che il beneficiario possa opporre in via decisiva il proprio affidamento o la propria buona fede, quando l'ordinamento consente e impone il recupero delle somme non dovute.
- Una censura sul criterio di quantificazione del recupero deve essere specifica e già sviluppata nel giudizio di merito; in cassazione non è sufficiente una contestazione generica o non identificabile in fatto.
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