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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25548/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento dell'INPS per contributi e sanzioni relativi all'anno 2009 dovuti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. Il tribunale aveva accolto la domanda della professionista, dichiarando non dovute le somme per intervenuta prescrizione. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'INPS per asserita genericità dei motivi, aggiungendo comunque una motivazione sul maturare della prescrizione quinquennale. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non specifici i motivi d'appello; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. e delle norme sulla gestione separata e sui termini di versamento dei contributi, per avere la Corte d'appello fissato in modo errato il dies a quo della prescrizione, senza considerare il differimento dei termini di pagamento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi dovuti per il 2009, ritenendo irrilevante tale slittamento perché la professionista era in regime fiscale dei minimi e non interessata agli studi di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto, da un lato, che l'appello dell'INPS non fosse inammissibile per difetto di specificità, perché in materia di questioni di diritto e di decorrenza della prescrizione l'atto di gravame era sufficientemente chiaro e il giudice d'appello doveva comunque esaminare la questione alla luce del principio iura novit curia. Dall'altro lato, ha affermato che, per i contributi alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, per l'anno 2009, deve considerarsi anche il differimento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010; ai fini di tale differimento rileva l'attività economica oggettivamente riconducibile agli studi di settore e non la concreta adesione del singolo professionista al relativo regime fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    istituisce la gestione separata e il relativo obbligo contributivo per i soggetti ivi previsti.

  • art. 18, D.Lgs. 241/1997

    richiamato quale norma sul versamento dei contributi e sui termini connessi.

  • art. 17, D.P.R. 435/2001

    richiamato in combinazione con le norme sui termini di versamento dei contributi.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    prevede un differimento dei termini di versamento dei contributi per l'anno 2009 per i soggetti che rientrano nelle condizioni previste.

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la scadenza del termine di pagamento dei contributi.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, ma non è inammissibile se, nel caso concreto, consente di comprendere le censure proposte.

  • art. 434 c.p.c.

    richiama il requisito di specificità dell'atto di appello nel rito del lavoro.

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice deve decidere secondo diritto, potendo valutare la questione giuridica anche se gli argomenti difensivi sono sintetici, in coerenza con iura novit curia.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza che nella motivazione emergano autonome statuizioni specifiche su di esso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    base normativa dell'obbligo contributivo in gestione separata.

Massime di principio

  • L'appello è specifico quando consente di individuare con chiarezza i capi della sentenza contestati e le ragioni della critica; tuttavia, se la censura riguarda una questione di diritto, il giudice d'appello non può arrestarsi a un formalismo eccessivo quando il contenuto dell'impugnazione gli consenta di esaminare la quaestio iuris.
  • In tema di decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento, sicché ogni differimento normativo del termine di versamento incide direttamente sull'inizio del decorso prescrizionale.
  • Ai fini dell'applicazione di un differimento dei termini di versamento collegato agli studi di settore, rileva l'oggettiva riconducibilità dell'attività economica svolta alle categorie interessate, non la concreta adesione del singolo contribuente al regime fiscale degli studi di settore.
  • Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile il gravame, non può poi esaminare il merito della controversia se non nei limiti consentiti dalla decisione sulla ritualità dell'impugnazione; la valutazione del merito presuppone la persistenza del potere di decidere sulla domanda impugnatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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