Sentenza n. 6384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che, accogliendo il ricorso per ottemperanza relativo all'attribuzione della carta elettronica del docente, aveva liquidato le spese del primo grado in € 400,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 26 c.p.a. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU. Ha sostenuto che la somma di € 400,00 fosse ingiustificatamente esigua, considerevolmente inferiore ai valori tabellari applicabili e lesiva del decoro professionale, anche alla luce dei D.M. n. 55 del 2014, n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, nonché dell'art. 2233 c.c., della l. n. 247 del 2012 e della l. n. 794 del 1942. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha rilevato che il ricorrente era risultato vittorioso nel giudizio di ottemperanza e che il primo giudice aveva applicato il principio della soccombenza senza tuttavia liquidare una somma adeguata né motivare la deroga ai criteri ordinari. La quantificazione delle spese rientra nella discrezionalità giudiziale, ma non può tradursi nell'attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale, né in statuizioni abnormi. Il giudice deve motivare specificamente quando si discosta dalla regola della soccombenza; tale obbligo non sussiste, invece, quando applica detta regola. Richiamando la consolidata giurisprudenza della Sezione in fattispecie analoghe relative alla carta del docente, il Collegio ha rideterminato le spese del primo grado in € 800,00, oltre accessori, spese generali, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del grado d'appello, liquidate in € 300,00 oltre accessori e contributo unificato, anch'esse con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
La sentenza semplificata può motivare mediante un sintetico riferimento al punto decisivo o a precedenti conformi.
Disciplina la decisione nel giudizio di ottemperanza; la sentenza è stata pronunciata anche ai sensi di tale disposizione.
Richiama il principio della soccombenza nella regolazione delle spese del processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile.
Stabilisce il criterio della soccombenza per la condanna alle spese; nel caso concreto il Ministero, soccombente nel giudizio di ottemperanza e in appello, deve rifondere le spese.
È stato invocato dall'appellante in relazione alla regolazione delle spese; la decisione sottolinea che lo scostamento dalla soccombenza richiede una motivazione specifica.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti conformi
Consente una motivazione concisa e il richiamo a precedenti conformi, utilizzato dal Collegio per rinviare alla propria giurisprudenza sulle spese nei giudizi di ottemperanza relativi alla carta del docente.
Impone il principio di sinteticità degli atti e della motivazione processuale, richiamato per giustificare la tecnica motivazionale adottata.
I valori tabellari applicabili sono stati utilizzati come parametro per ritenere inadeguata la liquidazione di € 400,00 e per determinare una liquidazione conforme ai criteri adottati dalla Sezione.
È richiamato con riguardo ai parametri forensi e alle soglie minime di riduzione del compenso, quale riferimento per evitare liquidazioni simboliche o lesive del decoro professionale.
È richiamato dall'appellante tra le fonti dei parametri tariffari e dei minimi applicabili alla liquidazione del compenso professionale.
È richiamato in relazione alla tutela del decoro professionale nella determinazione del compenso dell'avvocato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue ordinariamente il principio della soccombenza; il giudice deve fornire una motivazione specifica quando intende discostarsene, mentre non è necessaria un'ampia motivazione per la sua applicazione ordinaria.
- La discrezionalità del giudice nella quantificazione delle spese processuali incontra il limite del divieto di liquidare somme meramente simboliche, abnormi o comunque lesive del decoro professionale.
- Anche quando il giudice applica una riduzione rispetto ai valori parametrici forensi, la liquidazione deve restare adeguata alla natura e al valore della controversia e non può scendere al di sotto di una soglia manifestamente inadeguata senza motivazione.
- Quando è impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese del primo grado, il valore della controversia in appello è costituito dall'importo delle spese contestate e tale valore può giustificare una liquidazione forfettaria contenuta delle spese del secondo grado.
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