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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19840/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un conducente condannato in primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata, ai sensi dell'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 285/1992, dopo un sinistro stradale occorso nella guida notturna su strada provinciale. La Corte di appello, in parziale riforma, ha concesso la sospensione condizionale della pena e ha disposto la revoca della patente in luogo della sospensione. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla regolarità dell'etilometro e sulla conseguente inutilizzabilità degli esiti dell'alcoltest; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e omessa motivazione sulla ritenuta aggravante dell'incidente stradale di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; 4) violazione del divieto di reformatio in peius per avere la corte territoriale disposto la revoca della patente anziché la sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e disattese in appello. Nel merito, ha reputato corrette e logiche le valutazioni della Corte territoriale sulla regolarità dell'etilometro, sulla non concedibilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. in ragione della gravità concreta del fatto, sulla sussistenza dell'aggravante dell'incidente stradale, e sulla legittimità della revoca della patente anche in caso di appello del solo imputato, perché non ricorre violazione del divieto di reformatio in peius rispetto a una sanzione amministrativa accessoria imposta dalla norma incriminatrice. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 285/1992

    commi 2 lett. c, 2-bis e 2-sexies

    Integra il reato di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave e prevede l'aggravamento quando il fatto è connesso a un incidente stradale; la revoca della patente è sanzione amministrativa accessoria imposta dalla norma.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la concreta gravità della condotta, valutata secondo i criteri dell'art. 133 c.p., non consente di ritenere l'offesa tenue.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Serve come parametro per la valutazione della particolare tenuità del fatto, senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Il divieto di reformatio in peius riguarda l'aggravamento della pena, l'applicazione di una misura di sicurezza più grave, il proscioglimento con formula meno favorevole o la revoca di benefici, non l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che non si confrontano criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a reiterare censure già vagliate e disattese nel giudizio di merito.
  • La regolarità dell'etilometro può essere desunta, in base alle risultanze processuali valorizzate dal giudice di merito, dal verbale di accertamento e dalle dichiarazioni testimoniali circa la presenza del registro di collaudo e revisione, quando la motivazione sia logica e coerente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va negata quando il giudice evidenzi elementi concreti di gravità della condotta, quali la guida notturna, l'invasione della corsia opposta, la collisione con altro veicolo, i sintomi di alterazione alcolica e l'eventuale precedenza specifica dell'imputato.
  • Ai fini dell'aggravante dell'incidente stradale in materia di guida in stato di ebbrezza, il concetto di incidente è ampio e comprende ogni evento che esorbiti dalla normale marcia del veicolo e sia causalmente collegato alla condotta di guida in stato alterato.
  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce, in caso di appello del solo imputato, l'applicazione della revoca della patente quando essa costituisca sanzione amministrativa accessoria prevista dalla norma incriminatrice, distinta dall'aggravamento della pena in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della provaNullità processuale

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