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Ordinanza

Ordinanza n. 19/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli che ha revocato il Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore Rahim Chhiddikur Rahman presentata in data 27/03/2023 ai sensi dell'art. 22 del d. Lgs. 286/98 e dell'art. 31 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni.

Giustizia amministrativa202506720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Le censure riguardavano l'irregolarità della notificazione degli atti del procedimento alle parti. Il giudice ha tuttavia rilevato che non era stata fornita prova dell'esistenza del documento di asseverazione, ritenuto necessario ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e con cognizione sommaria, ha ritenuto che le censure dedotte non consentissero di formulare una prognosi favorevole sul ricorso. In particolare, la mancata prova dell'esistenza del documento di asseverazione, necessario per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ha impedito di ravvisare un fumus boni iuris idoneo a sostenere la sospensione dell'atto impugnato. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa della procedura relativa al nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale disciplina regolamentare della procedura relativa al nulla osta e al contratto di soggiorno.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è stata negata per l'assenza di una prognosi favorevole sul ricorso.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la mancata prova di un documento necessario per la sottoscrizione del contratto di soggiorno può escludere il fumus boni iuris, anche quando il ricorso deduca irregolarità nella notificazione degli atti del procedimento.
  • La deduzione di vizi procedimentali non è sufficiente a ottenere la sospensione dell'atto impugnato se il ricorrente non dimostra la sussistenza dei presupposti documentali necessari per il perfezionamento della procedura amministrativa sottostante.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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