Sentenza del 26/09/2018 n. 22951 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva qualificato il secondo avviso di accertamento, relativo al medesimo anno d'imposta 2003, come atto integrativo del primo. Secondo i giudici tributari, il secondo avviso era illegittimo perché emesso senza la sopravvenienza di nuovi elementi richiesta dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973: gli accertamenti bancari sui soci, infatti, erano stati richiesti già prima della notifica del primo avviso, anche se le relative informazioni erano pervenute successivamente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, ma non ha depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata, pur avendo dichiarato che essa le era stata notificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché mancava la copia della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione. Tale documento era necessario per consentire alla Corte di verificare il rispetto del termine breve per proporre ricorso. La relata non era stata prodotta dalla ricorrente, la società contribuente non si era costituita e il documento non risultava altrimenti disponibile nel fascicolo. Non vi è stata condanna alle spese, per mancata costituzione della parte intimata. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di impugnazione proposta da un'amministrazione pubblica.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
Può essere emesso un successivo atto integrativo o modificativo di quello precedente solo in caso di sopravvenienza di nuovi elementi
Un secondo avviso relativo alla stessa annualità può integrare o modificare il primo soltanto se fondato su elementi nuovi e sopravvenuti rispetto all'accertamento originario. Non è sufficiente che informazioni già richieste siano pervenute dopo la notifica del primo avviso.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta
Quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza, comprensiva della relata, per consentire alla Corte di verificare il rispetto del termine breve d'impugnazione. La mancata produzione comporta di regola l'improcedibilità, salvo che la relata sia comunque disponibile al giudice nei modi riconosciuti dalla giurisprudenza.
Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione; la relata serve a verificare con certezza la data iniziale e quindi la tempestività dell'impugnazione.
Art. 158 del D.P.R. n. 115 del 2002
Nel processo in cui è parte un'amministrazione pubblica, il contributo unificato è prenotato a debito.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato
L'ulteriore contributo non si applica alle impugnazioni proposte da amministrazioni pubbliche, per le quali il contributo è prenotato a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, gli adempimenti documentali previsti a pena di improcedibilità devono essere rispettati con particolare rigore: se la sentenza è stata notificata, occorre depositarne la copia con la relativa relata.
- La relata di notificazione è necessaria per consentire alla Corte di controllare il rispetto del termine breve di sessanta giorni; la sua mancanza può essere superata solo se il documento è comunque disponibile al giudice, ad esempio perché prodotto dalla controparte o acquisito tramite il fascicolo d'ufficio.
- In materia di accertamenti tributari, un secondo avviso per la stessa annualità deve essere realmente integrativo o modificativo e fondarsi su elementi nuovi e sopravvenuti; elementi già ricercati o acquisiti nel procedimento originario non diventano automaticamente nuovi solo perché materialmente pervenuti in un momento successivo.
- La qualificazione del secondo avviso dipende dal suo contenuto effettivo e dal comportamento dell'amministrazione, non soltanto dalla denominazione dell'atto. Se sostituisce il primo, deve risultare chiaramente l'eliminazione o il superamento dell'atto precedente, evitando il rischio di una duplicazione della pretesa fiscale.
- L'improcedibilità impedisce l'esame dei motivi di merito: in casi analoghi la controversia può quindi concludersi sulla base di un'omissione processuale, senza che la Corte valuti definitivamente la correttezza sostanziale dell'accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 340 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 800 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 801 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 802 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 1269 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →