Sentenza del 28/03/2018 n. 7647 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'assoggettamento alla TARSU 2010, per Euro 181.726, sostenendo che il Comune non aveva svolto il servizio di raccolta e smaltimento presso l'ipermercato e che la società aveva dovuto affidare tale attività, a proprie spese, a un'impresa privata. Ha inoltre dedotto che i rifiuti prodotti dall'attività commerciale, in particolare gli imballaggi, fossero rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e che le relative aree dovessero quindi essere escluse dalla superficie imponibile. In subordine, ha chiesto la riduzione del tributo per il mancato o irregolare svolgimento del servizio e ha contestato l'inclusione del parcheggio coperto nella superficie tassabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, relativi rispettivamente all'avviso di liquidazione e alla successiva cartella di pagamento, e li ha accolti. Ha cassato entrambe le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Campania, ritenendo le motivazioni carenti, oscure e non conformi alla giurisprudenza consolidata. La Corte ha chiarito che la TARSU non è un corrispettivo sinallagmatico: il mancato utilizzo del servizio non esonera automaticamente dal pagamento. Tuttavia, devono essere verificati concretamente la natura speciale dei rifiuti, la loro eventuale assimilazione tramite delibere comunali, l'adempimento dell'obbligo dichiarativo, la delimitazione delle aree escluse e l'effettivo disservizio nella zona interessata. Se i rifiuti fossero assimilabili agli urbani, il mancato o gravemente irregolare svolgimento del servizio può comportare una riduzione della TARSU, fino alla misura prevista dalla legge, e in caso di protratta interruzione con emergenza sanitaria può spettare anche lo sgravio o la restituzione di una quota per il periodo documentato. La causa è stata rinviata, per una trattazione unitaria e una nuova decisione, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Consente la riunione di controversie connesse, quando la trattazione separata potrebbe determinare decisioni contrastanti e sussistono ragioni di economia processuale.
La Corte lo richiama quale base processuale per la riunione di procedimenti connessi.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504? No; D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 59, 61, 62, 63 e 70
La disciplina TARSU individua il presupposto del tributo nell'occupazione o detenzione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti, prevede esclusioni per le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, impone la dichiarazione delle circostanze rilevanti e disciplina le riduzioni in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 7 e 21
I rifiuti derivanti da attività commerciali possono essere speciali, ma la loro assimilazione ai rifiuti urbani richiede una concreta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative e un idoneo provvedimento comunale.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184 e 195, comma 2, lett. e)
La qualificazione dei rifiuti e la disciplina dell'assimilazione devono essere valutate alla luce della normativa ambientale applicabile ratione temporis; l'assimilazione non può essere affermata in modo generico, senza esaminare tipologia, quantità e provvedimenti comunali.
D.Lgs. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73; D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
Le modifiche hanno eliminato l'autorizzazione precedentemente richiesta per la proposizione dell'appello da parte degli enti impositori; pertanto l'appello del Comune è stato considerato validamente proposto.
Costituzione, art. 111, e CEDU, art. 6
Sono richiamati a sostegno dei principi di ragionevole durata, economia processuale e prevenzione di decisioni contrastanti.
Massime di principio
- La TARSU è un tributo e non un corrispettivo contrattuale: il contribuente non può ottenere automaticamente l'esonero solo perché non ha utilizzato il servizio pubblico o ha affidato lo smaltimento a un'impresa privata.
- La produzione di rifiuti in un'attività commerciale non determina automaticamente né l'assoggettamento né l'esclusione dalla TARSU. Occorre verificare la natura concreta dei rifiuti, la loro quantità, la tipologia degli imballaggi e l'eventuale assimilazione prevista da un valido atto comunale.
- Le aree in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati possono essere escluse dalla superficie imponibile, ma il contribuente deve averle indicate nella denuncia e deve provare sia la natura dei rifiuti sia l'esatta delimitazione delle superfici.
- L'onere probatorio è articolato: il Comune deve provare il presupposto generale del tributo, mentre il contribuente deve dimostrare i fatti che giustificano esclusioni, riduzioni o una superficie imponibile inferiore.
- Il mancato o irregolare svolgimento del servizio non elimina normalmente la TARSU, ma può comportare una riduzione quando il disservizio è grave, specifico per la zona e sufficientemente protratto; l'eventuale smaltimento privato deve essere documentato.
- Per ottenere lo sgravio o la restituzione in caso di interruzione prolungata del servizio è normalmente necessario documentare il periodo, le spese sostenute e, nei casi previsti, la situazione di danno o pericolo per la salute o l'ambiente riconosciuta dall'autorità competente.
- In caso di motivazione insufficiente del giudice di merito, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa per un nuovo accertamento, senza stabilire direttamente l'importo definitivo della TARSU.
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