Sentenza del 28/03/2018 n. 592 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
L'IMU nei contratti di leasing
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo dell'IMU e della TASI nei contratti di leasing. La norma dell'art. 1, comma 672, della legge di stabilità 2014 è stata ritenuta innovativa e non retroattiva. Per l'IMU, l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 individua espressamente il locatario quale soggetto passivo dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata. Per la TASI, invece, la persistente disponibilità materiale dell'immobile in capo al locatore finanziario fino alla riconsegna giustifica la permanenza della soggettività passiva, anche se il contratto di leasing è cessato e manca uno specifico titolo contrattuale di godimento.
La decisione
La pretesa del Comune è stata ritenuta fondata: il locatore finanziario resta soggetto passivo della TASI per il periodo compreso tra la cessazione del leasing e la riconsegna dell'immobile, poiché conserva la disponibilità del bene e continua a beneficiare dei servizi indivisibili resi dal Comune. La disciplina innovativa non può essere applicata retroattivamente, ma la conclusione è comunque ricavabile dalla natura della TASI e dalla situazione concreta di disponibilità dell'immobile.
Norme richiamate
Art. 1, comma 672, legge di stabilità 2014
La disposizione ha contenuto innovativo e non può essere applicata retroattivamente.
Art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011
Il soggetto passivo IMU, in caso di leasing, è il "locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".
Durante la durata del contratto di leasing, il locatario è il soggetto passivo dell'IMU, dalla stipula fino alla scadenza o cessazione del rapporto.
Disciplina TASI
La disponibilità dell'immobile e la fruizione dei servizi indivisibili comunali possono giustificare la soggettività passiva del locatore finanziario anche dopo la cessazione del leasing, fino alla riconsegna del bene.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing, per l'IMU il soggetto passivo è normalmente il locatario per tutta la durata del contratto, mentre il locatore finanziario torna a rilevare dopo la cessazione del rapporto secondo le regole applicabili alla disponibilità dell'immobile.
- Per la TASI, la cessazione del contratto non determina automaticamente la cessazione dell'obbligo del locatore: occorre verificare chi abbia la disponibilità effettiva dell'immobile e fino a quando il bene sia stato riconsegnato.
- Le norme tributarie innovative non possono essere applicate retroattivamente, salvo che la loro applicazione derivi da una disciplina precedente già sufficientemente chiara.
- In caso di mancata riconsegna dell'immobile, la disponibilità materiale del bene può essere considerata elemento decisivo per individuare il soggetto passivo dei tributi collegati ai servizi comunali.
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