Sentenza del 28/03/2018 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Complesso immobiliare venduto in blocco - Valore in base OMI - Accertamento in difformità dal valore di stima prodotta in giudizio - Inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento fondato sul valore OMI/IBIM è stato ritenuto inammissibile o comunque non adeguatamente motivato e provato. In assenza di una contestazione specifica della perizia di parte e di una dimostrazione concreta dell'affidabilità del metodo utilizzato dall'Amministrazione, il valore stimato dal contribuente non poteva essere superato sulla sola base di dati statistici, parametri medi o offerte di vendita.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha determinato il valore di un complesso immobiliare di grandi dimensioni, venduto in blocco, facendo riferimento ai valori OMI e alle rilevazioni dei prezzi IBIM, eventualmente corroborate da indagini di mercato relative a offerte di vendita. Il contribuente aveva invece prodotto una perizia basata sul metodo finanziario. La contestazione è stata ritenuta insufficiente perché le rilevazioni IBIM utilizzavano un metodo sintetico-patrimoniale, non necessariamente idoneo a stimare un complesso venduto unitariamente, e perché l'Amministrazione non aveva contestato puntualmente la perizia né dimostrato l'attendibilità e l'adeguatezza del metodo valutativo adottato dall'UTE.
Norme richiamate
Valori OMI dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare
I valori OMI costituiscono parametri indicativi e non sono, da soli, sufficienti a dimostrare il maggior valore di uno specifico immobile o complesso immobiliare, soprattutto quando la vendita riguarda un bene di grandi dimensioni ceduto in blocco.
Rilevazioni prezzi IBIM
Le rilevazioni IBIM, fondate su un metodo sintetico-patrimoniale, non possono giustificare automaticamente un accertamento relativo a un complesso immobiliare valutato con metodo finanziario, se non viene dimostrata la concreta comparabilità e attendibilità del criterio utilizzato.
Perizia estimativa con metodo finanziario
La perizia basata sul metodo finanziario deve essere esaminata e contestata specificamente dall'Amministrazione. Il suo superamento richiede una motivazione tecnica concreta, non la semplice contrapposizione di valori medi o di dati riferiti a offerte di vendita.
Massime di principio
- I valori OMI, IBIM e gli altri indicatori di mercato hanno normalmente valore presuntivo o orientativo e non dimostrano da soli il valore effettivo di una specifica operazione.
- Per immobili complessi, di grandi dimensioni o venduti in blocco, la valutazione deve considerare le caratteristiche concrete dell'operazione e il metodo estimativo più adatto, inclusi redditività, destinazione, stato, occupazione e condizioni contrattuali.
- L'Amministrazione che intende discostarsi da una perizia di parte deve contestarne analiticamente i criteri, i dati e le conclusioni, spiegando perché il metodo alternativo sia più attendibile.
- Non è sufficiente utilizzare offerte di vendita o prezzi medi di mercato: le offerte non coincidono necessariamente con prezzi effettivamente realizzati e devono essere comparabili per caratteristiche, dimensioni e condizioni.
- In situazioni analoghe, il contribuente rafforza la propria posizione producendo una perizia metodologicamente coerente e documentata; l'Amministrazione deve invece fornire una motivazione tecnica specifica e una prova concreta del maggior valore accertato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 363 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 589 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 592 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 1353 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →