Sentenza del 28/03/2018 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Asti
Applicabilità retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale. Non ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 148/2011, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10/2015, a un tributo relativo all'anno d'imposta 2012. La questione riguardava in particolare l'efficacia temporale della pronuncia di incostituzionalità, considerato che l'atto impositivo era stato notificato il 7 settembre 2017, quindi dopo la sentenza della Corte costituzionale.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 non impedisse, nel caso concreto, l'applicazione della norma dichiarata incostituzionale a un'annualità precedente alla pronuncia, quale quella del 2012. Il giudice deve tenere conto del riferimento temporale degli effetti della decisione e bilanciare la tutela del contribuente con altri principi costituzionali, tra cui la solidarietà e la tutela della collettività. La successiva notificazione dell'atto impositivo, avvenuta nel 2017, non è stata considerata decisiva.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 148/2011
La norma, pur dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, è stata ritenuta applicabile al periodo d'imposta precedente alla pronuncia, secondo la modulazione temporale degli effetti stabilita nel caso concreto.
Sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015
La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione normativa, ma non è stata interpretata come automaticamente ostativa all'applicazione della norma per tutte le annualità precedenti, dovendosi considerare il necessario bilanciamento tra principi costituzionali contrapposti.
Principio costituzionale di solidarietà
Il giudice deve evitare che la tutela del singolo contribuente produca effetti negativi sproporzionati sulla collettività e sugli interessi pubblici tutelati dallo Stato.
Massime di principio
- La dichiarazione di incostituzionalità di una norma non comporta necessariamente, in ogni situazione concreta, l'automatica caducazione di tutti gli effetti riferiti a periodi precedenti alla pronuncia.
- Per valutare l'incidenza di una sentenza della Corte costituzionale occorre distinguere tra la data del periodo d'imposta, la data di emanazione della pronuncia e la data di notificazione dell'atto impositivo.
- La notifica dell'atto dopo la pronuncia di incostituzionalità non è, da sola, sufficiente a escludere l'applicazione della disciplina riferita a un'annualità precedente.
- Il giudice può modulare gli effetti temporali della decisione per bilanciare la tutela del contribuente con esigenze di equilibrio finanziario, solidarietà e tutela della collettività.
- In casi analoghi è necessario verificare il contenuto specifico della sentenza costituzionale, l'eventuale modulazione temporale degli effetti e il periodo d'imposta interessato, senza presumere un'applicazione retroattiva automatica.
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