Sentenza del 28/03/2018 n. 363 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento delle imposte - Lavoro "nero" e collaborazione familiare - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la presenza di due lavoratori, C. Marco e T. Alberto, non iscritti nei libri obbligatori, qualificandone l'attività come lavoro irregolare e irrogando una sanzione di Euro 23.012,00 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002. La contribuente sosteneva che i due soggetti, coniugi delle sue figlie, avevano prestato attività gratuita per ragioni di solidarietà familiare e che l'Ufficio non aveva dimostrato né la subordinazione né l'onerosità del rapporto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, in sede di giudizio di rinvio dopo l'annullamento della precedente sentenza da parte della Cassazione per difetto di motivazione, ha ritenuto che le prestazioni lavorative rese tra familiari si presumano gratuite quando l'impresa è organizzata prevalentemente su base familiare. Per superare tale presunzione l'Ufficio avrebbe dovuto fornire prove precise della subordinazione, dell'obbligatorietà della prestazione, dell'esistenza di direttive e controlli e del collegamento tra attività e retribuzione. Poiché l'Agenzia si era limitata a contestazioni generiche e non aveva assolto l'onere probatorio, l'appello è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata e l'atto di irrogazione della sanzione è stato annullato. L'Ufficio è stato inoltre condannato al pagamento di Euro 3.000,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La norma è stata posta a fondamento dell'irrogazione della sanzione per l'impiego di lavoratori non risultanti dai libri obbligatori. Nel caso concreto, tuttavia, la sanzione è stata annullata perché l'Ufficio non ha dimostrato l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato e oneroso.
Principio giurisprudenziale della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative familiari
Le attività svolte tra familiari, nell'ambito di un'impresa individuale organizzata prevalentemente su base familiare, si presumono gratuite e fondate su affectio vel benevolentiae causae, anche in assenza di convivenza.
Principio dell'onere probatorio a carico dell'ente accertatore
Per superare la presunzione di gratuità, l'Amministrazione deve provare in modo preciso e rigoroso la subordinazione, l'obbligatorietà della prestazione, l'assoggettamento a direttive e controlli e il nesso di corrispettività tra attività svolta e retribuzione.
Massime di principio
- La mera presenza di un familiare o affine nei locali dell'impresa non dimostra automaticamente l'esistenza di lavoro subordinato o irregolare.
- Quando l'attività è resa in un'impresa individuale strutturata prevalentemente su base familiare, opera in linea generale una presunzione di gratuità della collaborazione, anche tra affini e anche senza convivenza.
- L'Amministrazione che contesta lavoro nero deve dimostrare concretamente sia la subordinazione sia l'onerosità del rapporto; non sono sufficienti la sola presenza sul luogo di lavoro o contestazioni generiche.
- Sono rilevanti elementi quali ordini e direttive specifiche, controlli, obbligo di prestare l'attività, pagamenti o altre prove della retribuzione e un effettivo rapporto di corrispettività.
- La presunzione di gratuità non è assoluta: può essere superata da prove precise e coerenti dell'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito.
- La documentazione dei legami familiari e dell'organizzazione dell'impresa familiare può essere decisiva per sostenere la natura gratuita e solidaristica della collaborazione.
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