Cassazione Civile, Ordinanza n. 24153/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte di una società, di un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973 notificato nel 2019. Nel giudizio di merito la contribuente deduceva, in sintesi, l’omessa notificazione delle cartelle esattoriali poste a base dell’esecuzione, la prescrizione dei crediti azionati, la prescrizione quinquennale delle sanzioni e l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per la ritenuta regolare notificazione delle cartelle e degli ulteriori atti della riscossione, non impugnati nei termini. In cassazione la società aveva proposto ricorso affidato a cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per parte delle cartelle e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, regolarmente notificata alla controparte e sottoscritta dal difensore munito di procura, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese di legittimità, poiché l’agente della riscossione non aveva resistito con controricorso, avendo depositato solo un atto di costituzione tardivo per eventuale partecipazione all’udienza.
Norme richiamate
norma richiamata come base del pignoramento presso terzi oggetto di impugnazione.
art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992
richiamato dall'agente della riscossione per eccepire la tardività/inammissibilità del ricorso avverso l'omessa notifica delle cartelle.
usato per evidenziare la tardività dell'atto di costituzione depositato dall'agente della riscossione, privo di efficacia come controricorso.
richiamato dalla ricorrente per affermare il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio.
norma applicata per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 1, commi 82-101, l. 199/2025
menzionata dalla ricorrente quale definizione agevolata cui aveva aderito con riguardo a parte delle cartelle poste a base del pignoramento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura e notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo.
- Quando la controparte non abbia validamente resistito con controricorso, non occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità in caso di estinzione per rinuncia.
- L'intervenuta adesione a una definizione agevolata e la sopravvenuta carenza di interesse possono costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso, ma è la rinuncia processuale a produrre l'effetto estintivo.
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