Cassazione Penale, Sentenza n. 38916/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pellegrino ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva confermato responsabile di lesioni colpose (art. 590 c.p.) per aver circolato in senso contrario su un velocipede in via Cavallotti a Firenze, causando la caduta e un trauma contusivo alla caviglia sinistra di Cozzoli. I motivi di ricorso in Cassazione erano: (I) declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, perché sarebbe decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi; (II) nullità della sentenza per violazione del principio di immediatezza e per incongruenza tra il giudice che pronunciò il dispositivo (dott.ssa Gallini) e il giudice che redasse la motivazione (dott. Attinà), deducendo l'inosservanza degli artt. 125 e 177 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla diversa redazione della motivazione richiamando il consolidato orientamento (Sezioni Unite) che ammette la redazione della motivazione da parte del Presidente del Tribunale o di giudice delegato in caso di impedimento del giudice che ha deciso. Ha inoltre escluso che la prescrizione possa essere rilevata in questa sede posto che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione utile a rilevare cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.). Ha poi ricordato che, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo e non il deposito della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile (euro 3.000 oltre accessori).
Norme richiamate
Norma sostanziale applicata per qualificare il fatto come lesioni colpose; la sentenza di merito ha condannato il ricorrente ai sensi di questa norma.
Richiamata come violazione concreta (circolazione in senso contrario su velocipede) che ha causato l'evento lesivo.
art. 125 e art. 177 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa per lamentare violazione del principio di immediatezza e della corrispondenza tra chi pronuncia il dispositivo e chi firma la motivazione; la Corte le ha ritenute non ostative all'interpretazione estensiva delle norme che consentono la sostituzione nella stesura della motivazione.
art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato a sostegno del potere del Presidente del Tribunale di sostituirsi al giudice impedito; interpretato estensivamente insieme all'art. 559 c.p.p.
art. 559, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la sottoscrizione della motivazione da parte del Presidente del Tribunale in caso di impedimento del giudice; la Corte ha ritenuto che ciò possa estendersi alla stesura dell'intera motivazione e che la menzione dell'impedimento non sia a pena di nullità.
Principio di immediatezza citato dalla difesa; la Corte ha precisato che il principio riguarda il momento della deliberazione e della lettura del dispositivo e non si estende a invalidare la sostituzione per la redazione della motivazione.
Richiamato per affermare che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di rilevare cause di non punibilità (tra cui la prescrizione) in questa sede.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 3287 del 27/11/2008 (dep. 23/01/2009)
Principio richiamato e fatto proprio: il potere sostitutivo del Presidente del Tribunale comprende anche la stesura dei motivi quando il giudice che ha deciso è impedito; la perdita di capacità dopo la deliberazione non vicia la sentenza.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019 (Cammi)
Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della prescrizione, rileva la lettura del dispositivo e non il deposito successivo della motivazione.
Massime di principio
- La diversa paternità tra chi pronunciò il dispositivo e chi redasse la motivazione non determina automaticamente la nullità della sentenza se la sostituzione è avvenuta in conformità agli artt. 546 e 559 c.p.p. e al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite.
- Il Presidente del Tribunale può, in presenza di impedimento del giudice che ha deciso, sottoscrivere e/o delegare la redazione dell'intera motivazione; è sufficiente una menzione dell'impedimento senza necessità di dettagli probanti.
- Ai fini della prescrizione del reato, il momento rilevante è la lettura del dispositivo e non il successivo deposito della motivazione; pertanto la prescrizione maturata dopo la lettura del dispositivo non incide se il dispositivo è stato letto prima del decorso del termine prescrizionale.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità (compresa la prescrizione) in quella sede.
- Chi intende contestare la regolarità formale della decisione (es. immediatezza, competenza del giudice) dovrebbe sollevare e documentare tali eccezioni tempestivamente nei gradi di merito; in Cassazione la contestazione priva di fondamento giurisprudenziale consolidato è spesso inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di somme alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile.
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