Cassazione Penale, Sentenza n. 10195/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per truffa aggravata in danno della ASL e per peculato d'uso. I motivi principali: 1) la convenzione amministrativa con la ditta Wilocs, indicata come presupposto del regime pubblico di assistenza, era scaduta e non validamente rinnovata, quindi mancava il presupposto delittuoso per la truffa; 2) errore nell'individuazione del soggetto passivo della truffa, che sarebbe stata la ditta privata e non la ASL; 3) vizio di applicazione dell'art. 314 c.2 (peculato d'uso), perché le attrezzature erano rimaste nei locali ASL e non vi fu asportazione né danno apprezzabile; 4) richiesta di riqualificazione del fatto in abuso d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla cessazione dell'efficacia della convenzione, sulla base delle risultanze probatorie che attestavano la prosecuzione della prassi amministrativa (missive della ASL e Regione, testimonianze, comportamento della Wilocs) e l'obbligo per il personale sanitario di uniformarsi alla procedura in essere. Sono state respinte le censure relative al soggetto passivo della truffa e al peculato d'uso: il mutamento del titolo di utilizzazione dei locali e delle attrezzature ha integrato il peculato d'uso; il danno alla ASL è stato ritenuto provato nella misura dell'aggio sottratto. La domanda di riqualificazione in abuso d'ufficio è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente proposta in appello e perché avrebbe richiesto nuovi accertamenti di fatto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
Applicata per la configurazione del reato di truffa: la condotta della ricorrente è stata ritenuta idonea a determinare l'altrui danno in danno della ASL mediante elusione della procedura pubblica di riscossione dell'aggio.
Richiamato per il peculato d'uso: la Corte ha ritenuto che l'uso delle attrezzature e dei locali in regime privatistico abbia determinato un mutamento del titolo di disponibilità, integrando il reato.
Citato dalla difesa per sostenere la necessità della forma scritta per la proroga; la Corte ha però ritenuto prevalente l'accertata prassi amministrativa che manteneva operativo il regime convenzionale.
art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006
Norma che vieta il rinnovo tacito dei contratti pubblici; posta dalla difesa a sostegno della nullità del rapporto, ma la Corte ha ritenuto che la pratica amministrativa e le determinazioni interne mantenevano di fatto il regime in essere.
Richiamata in tema di limiti di proroga (six mesi): la Corte ha considerato la necessità di assicurare continuità del servizio e la prassi consolidata, valutando che non sussistevano formali elementi ostativi nel periodo considerato.
Richiamato in tema di prescrizione: la Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità impedisce di esercitare d'ufficio l'accertamento della prescrizione che fosse intervenuta successivamente alla pronuncia di appello.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art.129 in ordine alla possibilità, in casi particolari, di valutare la prescrizione in sede di legittimità; la Corte ha però collegato tale potere all'esistenza di un ricorso valido.
Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La scadenza formale di una convenzione amministrativa non esclude automaticamente responsabilità penali se la pubblica amministrazione e le parti hanno continuato di fatto ad applicarne le procedure: la prassi amministrativa e le comunicazioni ufficiali possono integrare un presupposto di continuità utile ai fini della ricostruzione giudiziale.
- Il sanitario operante in ambito ASL deve attenersi alle procedure amministrative e contrattuali in vigore: anche in assenza di rinnovo formale, l'adozione continuativa della prassi e l'accettazione dell'amministrazione possono rendere penalmente rilevante la condotta che elide il regime pubblico di riscossione/affidamento.
- Il peculato d'uso può configurarsi anche per un uso temporaneo o per una modifica del titolo di disponibilità delle cose mobili pubbliche se l'uso diventa incompatibile con la destinazione pubblicistica; non è necessario l'asportazione fisica per integrare il reato.
- Questione di diritto (es. riqualificazione del fatto in abuso d'ufficio) che richiede nuovi accertamenti di fatto non può essere prospettata ex novo in Cassazione salvo che la soluzione non richieda valutazioni puramente giuridiche non incidenti sui fatti accertati.
- In sede di legittimità la declaratoria di inammissibilità del ricorso limita gli interventi del giudice (anche sull'istanza di rilevare la prescrizione d'ufficio), e comporta normalmente condanna alle spese e possibili sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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