Cassazione Civile, Sentenza n. 34209/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 368/2016 che aveva dichiarato illegittima l'occupazione del portico comune da parte di Durante e aveva ordinato l'arretramento del muro per la porzione di portico occupata nonché l'abbattimento dell'abbaino realizzato sul lastrico solare. Il ricorrente censurava, in sostanza: la violazione e falsa applicazione dell'art. 905 c.c. (vedute) e dell'art. 1102 c.c. (uso della cosa comune), omessa applicazione dell'art. 112 c.p.c., omissione di esame di fatti decisivi ai sensi degli artt. 360 n.3 e n.5 c.p.c., ed irregolarità nella ricostruzione dello stato di fatto ritenuta dai giudici di merito; deduceva inoltre vizi relativi al mancato accoglimento delle sue domande di rimozione del bagno inglobato e di demolizione delle opere che, a suo dire, avevano occupato il cortile comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima censura relativa alle vedute perché l'appello incidentale, sebbene prospettato nella comparsa di costituzione, era stato proposto tardivamente rispetto ai termini prescritti dall'art. 343 c.p.c. (con riferimento all'art. 166 c.p.c.). Quanto alla doglianza sull'occupazione del cortile comune, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la propria decisione richiamando la consulenza tecnica d'ufficio, eventualmente integrata in secondo grado, e che le doglianze del ricorrente si riducessero a una richiesta di rivalutazione del merito (cosa non consentita in sede di legittimità). Non risultano accolte le censure del ricorrente; pertanto resta in vigore la pronuncia di merito che ordina il ripristino dello stato dei luoghi (arretramento del muro) e l'abbattimento dell'abbaino. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente (e ha richiamato l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002).
Norme richiamate
Riferita alla disciplina delle vedute e delle distanze; la decisione di merito ha ritenuto che aperture e installazioni non rispettassero le distanze minime (richiamando artt. 905 ss. c.c.), con prescrizioni di oscuramento e modifica di infissi. In cassazione la contestazione riferita a detta norma è stata ritenuta inammissibile per questioni procedurali (appello incidentale tardivo)
Riferita all'uso della cosa comune: il ricorrente lamentava violazione del principio di uso non eccedente. La Corte ha però ritenuto che la questione fosse sostanzialmente di merito e fondata su valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, non sindacabili in cassazione
Citata dal ricorrente tra le norme violate; dalla decisione emerge che eventuali censure procedurali o di ammissione di prove non sono state ritenute idonee a fondare la cassazione
Il ricorrente invocava gli specifici motivi di cassazione per omessa o insufficiente motivazione e per erronea valutazione di fatti decisivi; la Corte ha escluso che le censure ricomprendessero vizio di diritto superabile in sede di legittimità, essendo invece questioni di fatto e valutazioni tecniche proprie del giudice di merito
Richiamato per i termini di proposizione dell'appello incidentale: la Corte ha ritenuto che l'appello incidentale si debba proporre nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza, pena decadenza; nel caso specifico la comparsa era tardiva e quindi la censura in via incidentale è inammissibile
Richiamato unitamente all'art. 343 c.p.c. per i termini di costituzione e deposito della comparsa di risposta ai fini dell'appello incidentale
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, quando dovuto
Cass. 4860/2021 (giurisprudenza)
Richiamata in punto di ammissibilità dell'appello incidentale: la Corte segnala che la proposizione dell'appello incidentale non richiede formule sacramentali, ma che la volontà di ottenere la riforma deve risultare in modo non equivoco; nel caso concreto, comunque, la tempestività non è stata rispettata
Massime di principio
- Le questioni di fatto relative allo stato dei luoghi, all'occupazione di parti comuni e alla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio sono decise dai giudici di merito e, salvo vizi di motivazione evidenti e specifici, non sono sindacabili in Cassazione.
- Le vedute e le aperture su parti comuni devono rispettare le distanze previste dalla normativa civile (art. 905 e ss. c.c.); il giudice può disporre oscuramento, modifica o eliminazione delle aperture a tutela del diritto del vicino.
- L'appello incidentale va proposto tempestivamente nella comparsa di risposta, rispettando i termini previsti dagli artt. 166 e 343 c.p.c.; il mancato rispetto dei termini comporta l'inammissibilità delle relative censure.
- La Corte d'appello può riformare la decisione di primo grado richiamando e integrando una consulenza tecnica d'ufficio; le critiche strumentali alla CTU richieste in cassazione sono inammissibili se mirano solo a una diversa valutazione del fatto.
- In caso di accertata occupazione di parti comuni l'ordinanza di ripristino (demolizione o arretramento) è rimedio tipico e può essere accompagnata da condanne pecuniarie per l'inosservanza.
- Le questioni procedurali relative a contributi unificati e oneri di spesa sono richiamate in dispositivo: il soccombente può essere condannato alle spese e ai versamenti supplementari previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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