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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27169/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso per ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione di un terreno. I ricorrenti sostenevano di aver posseduto il bene per il tempo utile e di poter comunque invocare l'usucapione ordinaria o, in subordine, quella speciale della piccola proprietà rurale. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di usucapione e, accogliendo la riconvenzionale del Comune, aveva ordinato la restituzione del terreno occupato senza titolo. La Corte d'appello aveva confermato, rilevando che il fondo era stato oggetto di procedura ablativa con occupazione d'urgenza e immissione in possesso, seguita da cessione volontaria, che escludevano o interrompevano il possesso utile ad usucapire; aveva inoltre osservato che, anche prendendo come dies a quo la recinzione del 1990 o la cessazione del vincolo di destinazione del 1997, il termine ventennale non era maturato alla data di introduzione della domanda; infine aveva escluso i presupposti dell'usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. perché la coltivazione svolta era meramente ancillare rispetto all'attività commerciale dei ricorrenti. In Cassazione venivano proposti cinque motivi: 1) erronea ritenuta idoneità dell'esproprio a trasferire il possesso; 2) omesso rilievo della decadenza del piano di edilizia economica e popolare e della conseguente usucapibilità del fondo dal 1991; 3) erronea esclusione dei requisiti della piccola proprietà rurale; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e uso di fotografie non identificate con precisione; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. per cattiva valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito non si era basata sul solo esproprio, ma anche su occupazione d'urgenza, immissione nel possesso e cessione volontaria, elementi idonei a dimostrare lo spossessamento dei ricorrenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché anche ipotizzando la data di usucapibilità indicata dai ricorrenti, il termine utile non sarebbe comunque maturato prima della domanda giudiziale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la valutazione sulla natura meramente ancillare della coltivazione e sulla mancanza dei requisiti dell'usucapione speciale era un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione e coerente con il principio secondo cui l'art. 1159-bis c.c. richiede un fondo concretamente destinato all'attività agraria. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, ma sorretta da un complessivo apprezzamento del materiale probatorio. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, non essendo configurabile una violazione dell'art. 116 c.p.c. a fronte della mera contestazione della valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1159 bis c.c.

    L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale è applicabile solo se il fondo, al momento iniziale del possesso utile, è concretamente destinato all'attività agraria ed è una autonoma entità produttiva; la norma è eccezionale e non si applica in via analogica o estensiva.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come disciplina generale dell'usucapione, rispetto alla quale la decisione verifica l'insufficienza del tempo di possesso dedotto e l'assenza dei presupposti probatori.

  • art. 115 c.p.c.

    In cassazione la violazione è configurabile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola diversa; non è deducibile per contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 3 della legge n. 2359 del 1865

    Richiamato dai ricorrenti per contestare gli effetti dello spossessamento conseguente alla procedura ablativa.

  • art. 13 della legge n. 2359 del 1865

    Richiamato per sostenere la tesi della decadenza della procedura espropriativa e dei suoi effetti sul bene.

  • art. 9 della legge n. 167 del 1962

    Richiamato insieme alle altre norme urbanistiche sulla destinazione dell'area e sulla sua collocazione nel patrimonio indisponibile.

  • art. 38 della legge n. 865 del 1971

    Richiamato per sostenere la disciplina della procedura espropriativa e della cessione sostitutiva.

  • art. 51 della legge n. 457 del 1978

    Richiamato in relazione alla durata del vincolo di destinazione delle aree incluse nei piani di edilizia economica e popolare.

  • art. 12 delle Preleggi

    Richiamato quale criterio interpretativo della disciplina invocata dai ricorrenti.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato per verificare se il soggetto e l'attività di coltivazione potessero integrare l'assetto richiesto per l'usucapione speciale della piccola proprietà rurale.

  • art. 2 della legge n. 346 del 1976

    Richiamato quale base normativa dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un preteso vizio di motivazione; la Corte escludeva che la motivazione fosse apparente o mancante del minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza per vizi motivazionali e processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato con riferimento al sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, nei limiti oggi consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia violato specifiche regole legali di valutazione della prova.
  • L'immissione formale in possesso del bene a favore della pubblica amministrazione, specie se accompagnata da occupazione d'urgenza e da successiva definizione dei rapporti ablativi mediante cessione volontaria, è idonea a dimostrare lo spossessamento del precedente titolare e a precludere la prova del possesso utile ad usucapire.
  • L'usucapione speciale della piccola proprietà rurale presuppone non solo la natura del fondo, ma anche la sua concreta destinazione all'attività agraria e l'idoneità a costituire un'autonoma unità produttiva; una coltivazione meramente strumentale o ancillare rispetto ad altra attività economica non basta.
  • Quando un motivo di ricorso, anche se formalmente ammissibile, non potrebbe in ogni caso condurre al risultato sperato per mancanza del presupposto temporale o di altro requisito essenziale, esso è inammissibile per difetto di interesse.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice sulla base di un complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie; non è necessario confutare analiticamente ogni singolo elemento di prova o ogni deduzione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietàCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileDiritti realiContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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