Cassazione Civile, Ordinanza n. 19482/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia origina da un giudizio pendente davanti al Tribunale di Latina, nel quale, a seguito della mancata comparizione delle parti a due udienze, il giudice di primo grado aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del processo. La Corte d'appello di Roma, adita dalla curatela fallimentare, ha accolto l'impugnazione ritenendo che, nel vigore del nuovo art. 181 c.p.c., l'ordinanza di cancellazione per mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza produca ex lege l'estinzione del giudizio e abbia natura sostanziale di sentenza, quindi sia appellabile. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della decisione per violazione dell'art. 181 c.p.c. (vecchio testo), dell'art. 309 c.p.c., dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo l'inammissibilità dell'appello contro l'ordinanza di cancellazione; con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, e dell'art. 354 c.p.c. per motivazione insufficiente o illogica, ma tale censura investiva il merito della controversia senza che la Corte d'appello vi si fosse pronunciata, essendosi limitata a statuire sulla validità del provvedimento di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, condividendo l'orientamento secondo cui l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., nuova formulazione, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce l'estinzione del giudizio e ha carattere decisorio, con conseguente appellabilità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto al merito, non affrontato dalla Corte d'appello. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
vecchio testo abrogato; nuova formulazione
L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata per mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza produce ex lege l'estinzione del giudizio e ha natura sostanziale di sentenza, quindi è appellabile.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'inammissibilità dell'appello, ma ritenuto non decisivo rispetto al regime dell'art. 181 c.p.c. applicabile dal giudice di appello.
Invocato dalla ricorrente in relazione all'applicazione nel tempo della disciplina processuale, senza accoglimento della censura.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità/inammissibilità dell'appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la motivazione della decisione impugnata, ma la censura è stata reputata inammissibile perché attinente a questioni di merito non esaminate dalla Corte d'appello.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla rimessione al primo giudice e alla pretesa nullità del provvedimento, ma senza accoglimento.
Norma procedurale richiamata nella fase camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 181 c.p.c. come riformulato, la cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza determina ex lege l'estinzione del processo, anche se il giudice non la dichiara espressamente.
- L'ordinanza di cancellazione che produce l'estinzione del giudizio ha carattere decisorio e va trattata, quanto alla impugnabilità, come una sentenza sostanziale, con conseguente esperibilità dell'appello.
- In cassazione è inammissibile il motivo che investe il merito della controversia quando la sentenza impugnata si sia limitata a decidere su una questione processuale preliminare e non abbia pronunciato su quel merito.
- Le censure formulate in cassazione devono colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che presupponga una statuizione non resa dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19341/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19342/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19343/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19344/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19345/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2022 del 16/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →