Cassazione Penale, Sentenza n. 40257/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 06/06/2025. L'imputato censura: 1) la mancata pronuncia di assoluzione per il reato di detenzione abusiva di armi (capo G) ritenuto prescrittosi in appello, per insufficiente prova della detenzione e della disponibilita' esclusiva delle armi; 2) l'erronea valutazione della prova e richiesta di derubricazione/assoluzione per il furto aggravato (capo A) per difetti di identificazione e per la mancata prova della violenza sulle cose; 3) analoga richiesta di derubricazione per i furti dei capi B e C nonostante ammissione di responsabilita'; 4) la carenza di prova della ricettazione (capo D), contro l'assunto della provenienza illecita dei pezzi; 5) l'insufficiente motivazione nel ritenere il reato di riciclaggio (capi E e F), in mancanza di operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dei beni; 6) la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati dei capi B, C, D, per erronea applicazione della recidiva ai fini della prescrizione.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che: per il capo G la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio secondo cui la pronuncia di assoluzione per estinzione del reato richiede evidenze 'ictu oculi' sull'assenza del fatto o sulla innocenza dell'imputato; la giurisprudenza consolidata imponeva l'obbligo dell'erede di denunciare la detenzione dell'arma (acquisite iure successionis) e la disponibilita' di chiavi e il contesto probatorio giustificavano la statuizione; per i capi relativi ai furti (A, B, C) la valutazione dell'identificazione e dell'aggravante della violenza sulle cose e' risultata motivata, avendo i giudici richiamato la lettura della targa da parte di un testimone e il rinvenimento del veicolo in disponibilita' del Graziotti, nonche' la forzatura del bloccasterzo come elemento di violenza sulle cose; in tema di ricettazione e riciclaggio la Corte ha ritenuto sufficienti la massiccia presenza di parti e ricambi non giustificati e il montaggio/manomissione di elementi identificativi per fondare le relative imputazioni; la contestazione sulla prescrizione e sulla recidiva e' stata rigettata in quanto la recidiva era stata riconosciuta e i termini di prescrizione, correttamente calcolati, escludevano l'estinzione. Per tali ragioni i motivi sono stati dichiarati inammissibili per infondatezza o per aspecificita'/reiterazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), artt. 17 e 38
La Corte ha richiamato il principio per cui l'erede che viene in possesso di armi per successione deve adempiere all'obbligo di denuncia; l'omissione puo' integrare il reato di detenzione abusiva.
Codice penale, art. 625, comma 1, nn. 2 e 7
L'aggravante della 'violenza sulle cose' puo' sussistere anche se l'energia e' diretta sul dispositivo di protezione (es. bloccasterzo) e non direttamente sulla res; la forzatura del dispositivo costituisce violenza rilevante.
Codice penale, art. 648-bis (riciclaggio)
La Corte ha ritenuto che la manomissione o il montaggio di parti identificative (motori/blocchi) che ostacolano l'identificazione puo' integrare il reato di riciclaggio, nonche' che l'alterazione della titolarita' o della circolazione puo' concorrere alla configurazione del reato.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
L'assoluzione nel merito, in caso di causa di estinzione, e' consentita soltanto quando dalle atti emerga in modo assolutamente incontestabile l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato (valutazione 'ictu oculi').
Codice di procedura penale, art. 530, comma 2
Richiamato dalla difesa come base per richiesta di assoluzione per insufficienza di prove; la Corte ha ritenuto che i presupposti per applicare tale norma non ricorressero nel caso concreto.
Codice penale, art. 99, comma 4
La recidiva, una volta riconosciuta, incide sul regime sanzionatorio e sul calcolo dei termini di prescrizione secondo la giurisprudenza richiamata; non puo' pero' essere conteggiata in modo da eludere il principio di non duplicazione degli effetti ('ne bis in idem').
Codice penale, artt. 157 e 161
Norme richiamate in materia di computo dei termini di prescrizione e della rilevanza della recidiva nel calcolo dei termini prescrizionali; la Corte ha ribadito che la recidiva incide solo se riconosciuta e non puo' essere utilizzata simultaneamente in modo contraddittorio.
Codice di procedura penale, disp. att., art. 173
Limiti di ammissibilita' dei motivi in cassazione: i motivi devono essere formulati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.; la Corte ha rilevato aspecificita' e reiterazione di doglianze.
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di inammissibilita' del ricorso il ricorrente e' condannato alle spese processuali e puo' essere condannato al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto riflessa la condanna a euro 3.000,00.
Nel testo della sentenza e' richiamato l'obbligo di denuncia a carico dell'erede con riferimento a tale norma; la Corte l'ha richiamata nel valutare l'obbligo dell'imputato di adempiere alla denuncia delle armi ricevute per successione.
Massime di principio
- Pronuncia di assoluzione per estinzione del reato: puo' essere disposta solo quando dagli atti emerge in modo assolutamente incontestabile l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato (valutazione 'ictu oculi'); in tutti gli altri casi il giudice puo' limitarsi a dichiarare l'improcedibilita' o la prescrizione.
- Il soggetto che riceve armi o munizioni per successione e' tenuto a ripetere la denuncia alle autorita' competenti; l'omissione e' rilevante e puo' integrare il reato di detenzione abusiva anche se l'arma rimane nel medesimo luogo rispetto al de cuius.
- La disponibilita' materiale degli elementi di prova (es. possesso delle chiavi dell'abitazione, ritrovamento del veicolo nella disponibilita' dell'imputato) costituisce elemento significativo ai fini della prova della detenzione o della responsabilita' per il furto.
- L'aggravante della 'violenza sulle cose' comprende anche la forzatura di dispositivi di protezione (es. bloccasterzo): non e' necessario che si riscontri un danno esteticamente visibile sul bene, basta l'uso di energia per vincere la resistenza posta a protezione della cosa.
- La mera presenza di pezzi o ricambi in numero ingente, unita all'assenza di giustificazioni credibili sulla provenienza, può costituire prova sufficiente della conoscenza dell'origine illecita e giustificare una condanna per ricettazione.
- Il montaggio, la sostituzione o la manomissione di elementi identificativi di un veicolo o di sue parti (targa, telaio, numeri di identificazione, blocchi-motore) puo' integrare il reato di riciclaggio se idoneo a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita.
- In cassazione i motivi che si limitano a riproporre questioni di fatto gia' esaminate e motivatamente respinte in grado di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili per aspecificita' o per mera reiterazione; e' necessario un confronto specifico e puntuale con la motivazione impugnata.
- Ai fini della prescrizione, la recidiva incide soltanto se e' stata effettivamente riconosciuta; non e' ammissibile moltiplicare effetti della recidiva in modo da incorrere in un 'ne bis in idem' sostanziale.
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